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Sent. C. Cass. 22/02/1996, n. 1368

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Edificio conforme alla nuova disciplina urbanistica meno restrittiva - Azione del confinante per l'abbattimento o la riduzione delle dimensioni - Preclusione - Diritto al solo risarcimento danni.
1. In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione; tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme - di regola esclusa dall'art. 11 disp. prel. Cod. civ. - ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene però meno l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.

1. Ved. Cass. 3 settembre 1991 n. 9348.[R=W3S919348] 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304.R
Preleggi art. 11 ; Cod. civ. art. 873

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