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Sent.C. Cass. 18/11/1997, n. 11440

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Conclusioni - Valutazione del giudice - Argomentazioni tecniche del consulente - Potere del giudice di disattenderle - Condizioni - Obbligo di motivazione.
1. Nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio; ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche; in ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Dalla redazione