Sent.C. Cass. 15/11/1997, n. 11329 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/11/1997, n. 11329

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1. Appalti oo.pp. - Consegna lavori - Ritardo - Art. 10 Cap. gen. 1962 n. 1063 - Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto od al risarcimento danni - Esclusione - Previsione della sola facoltà di recesso - Mancato esercizio - Conseguenze.
1. Nel quadro della disciplina delineata dall'art. 10 Cap. gen. dei lavori pubblici approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, la consegna tardiva dei lavori da parte del committente non conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto né di richiedere prestazioni risarcitorie, ma unicamente gli attribuisce la facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto ed il diritto di pretendere, se tale istanza non è accolta, un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente fissato; ne consegue che l'eventuale riconoscibilità del risarcimento del danno all'appaltatore può venire in esame solo se questi abbia preventivamente esercitato la facoltà di recesso dal contratto, dovendosi altrimenti presumere che egli consideri ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri e senza che possa rilevare neppure la tempestiva costituzione in mora del committente e l'iscrizione di riserva verbale, quando non sia stato esercitato il prescritto recesso.

1. Sul ritardo nella consegna dei lavori, ved. nota 1 a Cass. 29 settembre 1997 n. 9631[R=W29S979631]
Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 10[R=DPR106362,A=10]

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