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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Istruzione, Univ. e Ric. 03/11/2017, n. 195
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Testo del documentoIL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»; Visto l’articolo 4 della legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; |
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Art. 1. - Finalità1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti denominata alternanza |
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Art. 2. - Destinatari1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impeg |
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Art. 3. - Modalità di svolgimento dell’alternanza1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi. 2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite conv |
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Art. 4. - Diritti e doveri degli studenti1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’articolo 5 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno. |
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Art. 5. - Salute e sicurezza1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione |
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Art. 6. - Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale. 2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggett |
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19/12/2024
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