Sent.C. Cass. 12/12/1996, n. 11080 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 12/12/1996, n. 11080

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1. Appalti oo.pp. - Danni - Indennizzo ex art. 46 L. 1865 n. 2359 - Anche per opera pubblica non collegata ad espropriazione per pubblica utilità - Riconoscimento - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Danni - Indennizzo ex art. 46 L. 1865 n. 2359 - E' debito di valore - Conseguenza.
1. Il diritto all'indennizzo di cui all'art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359 - che opera anche in relazione ai danni derivanti da opera pubblica non collegata ad espropriazione per pubblica utilità - postula, per il suo sorgere, le seguenti condizioni: a) un'attività lecita della Pubblica amministrazione, consistente nell'esecuzione di un'opera di pubblica utilità; b) l'imposizione di una servitù o la produzione di un danno che si concreti nella diminuzione delle facoltà di godimento (ivi compresi tutti gli usi precedenti alla costruzione dell'opera pubblica) o del valore di scambio della proprietà privata danneggiata, senza che sia necessaria la violazione di un diritto soggettivo; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica e il danno. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la decisione di merito che ha riconosciuto il predetto indennizzo a favore dei proprietari di immobili che, a seguito della realizzazione di un viadotto, avevano visto limitata l'accessibilità ai fabbricati e ridotta la commerciabilità degli appartamenti). 2. Il debito della Pubblica amministrazione per l'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359 al proprietario di immobile che abbia subito danni a seguito della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, avendo funzione in senso lato risarcitoria, ha natura di debito di valore ed è, pertanto, suscettibile di rivalutazione monetaria (anche in difetto di specifica deduzione ed allegazione del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma Cod. civ.).

1. Conf. Cass. 16 maggio 1996, n. 4561.[R=W16MA964561] 2. Conf. Cass. 13 maggio 1987 n. 4380.[R=W13MA874380]
Cod. civ. art. 1224; L. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 46[R=L25G65,A=46]

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