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Sent.C. Cass. 30/05/1997, n. 4818

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Controversia su contributi da restituire al datore di lavoro - Compenso a percentuale ex art. 2 D.P.R. 1988 n. 352.
1. Al consulente tecnico d'ufficio, nominato per accertare l'importo dei contributi previdenziali da restituire ad un datore di lavoro da parte di un Ente previdenziale, spetta il compenso a percentuale, calcolato a scaglioni, previsto dall'art. 2 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 "in materia amministrativa, contabile e fiscale", perché, malgrado l'oggetto di tale accertamento sia previsto dall'art. 2 D.P.R. cit., l'ambito e la ratio di questa norma, che giustifica la contenuta entità del compenso, potendo gravare sul prestatore di lavoro, se soccombente, è "il rapporto di lavoro", che invece esula dal rapporto tra datore di lavoro ed Ente previdenziale, costituendone soltanto un presupposto esterno.

1. Ved. Cass. 10 aprile 1997 n. 3097.[R=W10A973097]

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