IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ove si prevede che il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l’art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, secondo cui, in attesa dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 1, comma 1, citato, il modello unico di dichiarazione è adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha, a riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», che contiene, tra l’altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»;
Visto il