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29/12/2017

Sede delle SOA in uno Stato membro dello Spazio economico europeo

L'art. 1, comma 569, della Legge di bilancio 2018, approvata il 23/12/2017, prevede che le Società Organismi di Attestazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 84, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti), i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione (di cui all’articolo 83 dello stesso Codice), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

L'art. 1, comma 569 della Legge di bilancio 2018, sostituisce l'art. 5, comma 1, della L. 07/07/2016, n. 122, il quale prevedeva che le Società Organismi di Attestazione disciplinate dall’articolo 84 del Codice appalti, dovevano avere una sede nel territorio della Repubblica. Ai sensi del nuovo articolo 5, comma 1, della L. 122/2016 le suddette Società Organismi di Attestazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.

Dalla redazione