D. Pres.P. Trento 15/12/2010, n. 25-57/Leg. | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Pres.P. Trento 15/12/2010, n. 25-57/Leg.

Modificazioni al D.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1).
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[Premessa]




IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


- visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle le

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Art. 1 - Modificazione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo allo scarico delle acque reflue urbane.

1. Al comma 6 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-

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Art. 2 - Modificazioni del Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo alla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

1. Il Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., è sostituito dal seguente:

“Capo V - Applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 15 - Autorizzazione integrata ambientale

1. L’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal titolo III - bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza della Provincia autonoma di Trento, è rilasciata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali vigenti nelle materie considerate dal citato decreto legislativo.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 15 bis, comma 3, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente provvede in conformità agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando alla conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia ambientale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si appli

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