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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 11/12/2017, n. 25
L. R. Sardegna 11/12/2017, n. 25
L. R. Sardegna 11/12/2017, n. 25
- Sent. Corte Cost. 29/03/2019, n. 65
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e successive modifiche ed integrazioni |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2015 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato)1. Dopo il comma 3 dell'art |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 (Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue: a) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito: |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 (Comitato istituzionale d'ambito)1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 4 - Integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2015 (Esercizio del controllo analogo)1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente: "Art. 7 bis (Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo) 1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del ser |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 (Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)1. AI comma 2 dell'articol |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 (Funzioni regionali)1. L'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Funzioni regionali) 1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il term |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015 (Gestione delle acque meteoriche)1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2015, sono aggiunti i seguenti: "2 ter. La Regione, a completamento della procedura transattiva di cui al comma 2 bis, determina |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 (Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza)1. AI comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale" sono sostituite dalle parole "nella misura del 20 per cento del capitale sociale". 2. Dopo il comma 1 dell'artic |
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Capo Il - Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali) |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2008 (Funzioni dei consorzi industriali provinciali)1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale |
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Art. 10 - Abrogazioni |
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Art. 11 - Norma finanziaria1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regi |
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Art. 12 - Norme transitorie1. In sede di prima applicazione, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente sino alla conclusione del periodo contrattuale. 2. In attesa della modifica dello statuto e fino all'elezione del nuovo comitato d'ambito, il comitato stesso è composto da cinque membri: a) |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). |
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