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D. Commissario ad-actaR. Lazio 10/11/2010, n. U0090

Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l’accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS), Manuale d’uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), L.R. 10 agosto 2010, n. 3.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Commissario ad-acta R. 03/02/2011, n. U0008

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[Premessa]

La Presidente in qualità di Commissario ad Acta


VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, con la quale la Presidente della Regione Lazio è stata nominata Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 il dr. Mario Morlacco è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Delib.G.R. 12 febbraio 2007, n. 66 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Delib.G.R. 6 marzo 2007, n. 149 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione

- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi

- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento

- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa

- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Patto all'art. 7, stabilisce di dover "promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e remunerazione", ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/03;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. b) legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui "... gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria";

ATTESO, che tra gli obiettivi specifici individuati dal piano di rientro e nei Programmi Operativi per il 2010, risultano individuate anche le misure e le iniziative da assumere ai fini della riduzione della spesa sanitaria e del raggiungimento di una maggiore appropriatezza delle prestazioni attraverso accordi di erogazione delle prestazioni medesime;

VISTA la legge regionale 17 luglio 1989, n. 49 "Disciplina del trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private" e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e s.m.i., secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ... non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTA la legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio” Art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Delib.G.R. 14 luglio 2006, n. 423 concernente: "Prestazioni di diagnostica per immagini. Linee Guida per macchinari e strutture accreditate con il S.S.R. Integrazione ed aggiornamento Delib.G.R. n. 2825/1998 e successive modificazioni";

VISTA la Delib.G.R. 14 luglio 2006, n. 424 concernente: "Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie";

VISTO il Reg. reg. 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modificazioni, recante: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni";

VISTA la Delib.G.R. 13 marzo 2007, n. 160 concernente: "Stato di attuazione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia sanitaria e modalità e termini per l'adeguamento delle strutture e delle attività sanitarie e socio sanitarie ai requisiti autorizzativi di cui all'art. 5, comma1, lett. a), legge regionale n. 4/2003 e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTA la Delib.G.R. 3 agosto 2007, n. 636 recante: Attuazione Piano di Rientro ex Delib.G.R. n. 149/2007 (intervento 1.1.4). "Approvazione dei principi per la stesur

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Allegato 1 - Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie

N1

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Allegato 2 - Requisiti ulteriori per l’accreditamento

N2

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Allegato 3 - Sistema Informativo per Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS), Manuale d’uso

Parte di provvedimento in formato grafico

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