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ISSN 1721-4890
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Iscrizione in Camera di commercio e oggetto dell’appalto (C. Stato 5182/2017)
- Redazione Legislazione Tecnica
Iscrizione in Camera di commercio e oggetto dell’appalto (C. Stato 5182/2017)
Iscrizione in Camera di commercio e oggetto dell’appalto (C. Stato 5182/2017)
TESTO DELL’ARTICOLOCon la Sentenza C. Stato 10/11/2017, n. 5182, sono stati forniti interessanti chiarimenti sulla problematica attinente alla congruenza contenutistica che deve sussistere tra l’iscrizione alla Camera di commercio dell’impresa partecipante alla gara e l’oggetto del contratto d’appalto. LA FATTISPECIE ESAMINATA - Il caso è relativo ad un appalto avente come oggetto principale la prestazione di servizi di ristorazione e distribuzione pasti, nell’ambito del quale il disciplinare di gara include nell’oggetto dell’appalto, quali prestazioni secondarie, la manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio e degli impianti tecnologici, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina. IL REQUISITO DELL’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO NEL D. LEG.VO 50/2016 - Nell’impostazione del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), l’iscrizione in Camera di commercio è assurta a requisito di idoneità professionale - ai sensi dell’art. 83 del D. Leg.vo 50/2016, commi 1, lettera a), e 3 - anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1. Utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. Pertanto, da tale ratio - e nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (con riferimento anche agli artt. 1363, 1367, 1369 del Codice civile) - si potrebbe desumere la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste. Ciò perchè l’oggetto sociale viene inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (si veda in proposito anche TAR Veneto, 01/09/2015, n. 953). IL PARERE DELLA CORTE - A mitigazione dell’impostazione sopra indicata, la Corte ha peraltro ritenuto più corretto che detta corrispondenza contenutistica (tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto) non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale. Dunque, secondo il Consiglio di Stato, l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale. Dando seguito alla più condivisibile impostazione da ultimo richiamata, il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto, con la pronuncia in commento, che occorra indagare caso per caso la natura e la qualità delle prestazioni dedotte nel capitolato d’appalto e la relazione nella quale queste si pongono rispetto ai richiesti requisiti di capacità. CONCLUSIONI E DECISIONE DELLA CORTE - Conseguentemente, la Corte ha ritenuto legittima, nella fattispecie, l’ammissione alla gara di un operatore in possesso della sola iscrizione in Camera di commercio relativa all’oggetto principale dell’appalto. Ciò anche alla luce del fatto che: - il disciplinare di gara contemplava quale requisito di idoneità professionale, l’iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio, genericamente e senza altre specificazioni; - i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, nonché le certificazioni, erano attinenti unicamente ai servizi di ristorazione collettiva; - il disciplinare stesso, riferito al criterio di aggiudicazione, definiva parametri di valutazione delle offerte tecniche essenzialmente incentrati sulla valorizzazione delle attività di ristorazione, scrutinate nelle diverse fasi della preparazione, del trasporto e della somministrazione dei pasti; - il capitolato speciale d’appalto indicava modalità di erogazione del servizio con esclusivo riferimento alla produzione, confezionamento, trasporto e somministrazione dei pasti. Dunque, la complessiva lettura dei richiamati contenuti dispostivi rendeva secondo la Corte corretta la scelta della stazione appaltante di attribuire maggiore peso, nella valutazione di congruenza tra l’iscrizione camerale e l’oggetto dell’appalto, alle prestazioni contrattuali principali, essendo detta soluzione coerente con il fatto che l’oggetto dell’appalto è stato definito, sinteticamente, come “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”. legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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