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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 26/02/2010, n. 3
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l’agriturismo, volte a: |
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Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipenden |
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Art. 3 - Locali per attività agrituristiche1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della |
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TITOLO II - Esercizio delle attività agrituristiche |
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Art. 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell’Unione europea, nell’ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l’obbligo della sussistenza dell’impresa agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell’attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso |
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Art. 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d’igiene per i locali di abitazione (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienicosanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell’attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonch |
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Art. 6 - Disciplina amministrativa1. All’esercizio dell’attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l’esercizio dell’attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 R da presentare al comune è corredata dalla documentazione (Inciso omesso in quant |
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Art. 7 - Certificato di abilitazione1. L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato dall’Assessorato |
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Art. 8(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). |
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Art. 9 - Periodi di apertura e tariffe1. L’operatore agrituristico comunica al comune e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e al |
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Art. 10 - Riserva di denominazione, classificazione1. L’uso della denominazione ‘agriturismo’, ‘agrituristico’ e dei termini attributivi |
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Art. 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l’elenco re |
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Art. 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la disposizione di cui all’articolo 10 della le |
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TITOLO III - Norme applicative e programmazione |
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Art. 13 - Disposizioni applicative e competenze1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attri |
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Art. 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggi |
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TITOLO IV - Vigilanza, controlli e sanzioni |
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Art. 15 - Vincoli di destinazione1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di con |
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Art. 16 - Vigilanza e controllo1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall’articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all’articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute effett |
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Art. 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d’inizio attività di cui all’articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio. |
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Art. 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da quindici a trenta giorni. 2. L’esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutt |
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TITOLO V - Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura e di turismo rurale |
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Art. 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6Omissis |
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Art. 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l’esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. |
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Art. 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 211. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 R e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 22 - Norme transitorie1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all’adeguamento dell’attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autori |
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Art. 23 - Abrogazioni di norme1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme: |
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Art. 24 - Norma finale1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
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