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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/10/2017
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/10/2017
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PremessaIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e d |
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Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione1. In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) autorità competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - quale autorità governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione; b) Minist |
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Art. 3. - Compiti dell'autorità competente e dell'amministrazione1. L'autorità competente: a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne cura l'aggiornamento; b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento; |
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Art. 4. - Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi1. L'autorità competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri naval |
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Art. 5. - Invio di una nave alla demolizione e approvazione del piano di riciclaggio della nave1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione |
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Art. 6. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finan |
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Art. 7. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell |
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