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Regolam.R. Lombardia 19/01/2010, n. 1

Modifiche al Reg. R. 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)".
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Art. 1

1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 R “Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel titolo, le parole: “in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;

b) al comma 1 dell’articolo 1:

1) le parole: “adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono sostituite dalle seguenti: “adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008”;

2) le parole: “in base all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “in base all’articolo 42”;

c) all’inizio del comma 2 dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008,”;

d) al comma 1 dell’articolo 2:

1) le parole: “compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all’articolo 11 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all’articolo 50 della l.r. 31/2008”;

2) le parole: “dall’articolo 5, comma 5, lettera b), della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008”;

e) l’articolo 4 è abrogato;

f) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “dall’articolo 11, comma 6, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008”;

g) al comma 1 dell’articolo 6:

1) le parole: “delle riserve regionali e dei parchi regionali” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree protette”;

2) le parole: “il taglio colturale e le altre attività selvicolturali “ sono sostituite dalle seguenti: “i tagli colturali”;

3) le parole: “dall’articolo 11, comma 7, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008”;

h) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. Le opere considerate di pronto intervento in base all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo.”;

i) il comma 2 dell’articolo 10 è abrogato;

j) al comma 2 dell’articolo 12, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;

k) all’alinea del comma 1 dell’articolo 13:

1) il numero “6” è soppresso;

2) le parole: “in entrambi i casi” sono soppresse;

l) dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 è aggiunta la seguente:

“c-bis) prevedere l’obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui”;

m) all’alinea del comma 1 dell’articolo 14, dopo le parole: “dottore agronomo o forestale” sono inserite le seguenti: “con funzione anche di direttore dei lavori”;

n) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:

“c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui”;

o) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14, le parole: “il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi”;

p) dopo il comma 1 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.”;

q) al comma 2 dell’articolo 14, le parole: “di cui all’articolo 19 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea”;

r) al comma 4 dell’articolo 14, le parole: “la relazione” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto”;

s) il comma 6 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.”;

t) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente:

“c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatario solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui”;

u) dopo il comma 2 dell’articolo 15 è inserito il seguente:

“2-bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati”;

v) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all’articolo 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all’articolo 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all’articolo 13.”;

w) all’alinea del comma 1 dell’articolo 17, le parole: “ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 61 della l.r. 31/2008”;

x) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, le parole: “dai singoli enti forestali” sono sostituite dalla seguenti: “dalla competente struttura regionale”; le parole: “da ogni singolo ente forestale” sono soppresse;

y) al comma 1 dell’articolo 18, le parole: “dall’articolo 23 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 61 della l.r. 31/2008”;

z) l’alinea del comma 2 dell’articolo 18 è sostituita dalla seguente:

“2. I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:”;

aa) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18, dopo le parole: “dalla pianificazione forestale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008”;

bb) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18, le parole: “all’articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008”;

cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 18 sono inserite le seguenti:

“d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;

d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.”;

dd) al comma 1 dell’articolo 19, le parole: “ai sensi dell’articolo 23, commi 2 ter e 12 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008”;

ee) il comma 3

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