Articolo abrogato dalla L.R. 18/01/2016, n. 1, così recitava:

“Art. 21 - Attività e struttura

1. È istituita l’Agenzia per il lavoro e l'istruzione denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l’attività istruttoria, l’analisi e gli studi necessari per l’elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L’ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:

a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;

b) assicura la gestione informatizzata e l’utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;

c) fornisce assistenza tecnica nell’elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all’articolo 9;

d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all’analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;

e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;

f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;

g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;

h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;

i) monitora l’impatto dell’impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell’occupazione;

l) fornisce assistenza tecnica all’Osservatorio sull’apprendistato;

m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;

n) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di attuazione.

4. L’ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l’impiego:

a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l’impiego;

b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;

c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l’impiego;

d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l’impiego e dell’integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;

e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l’impiego;

f) sostegno ai Centri per l’impiego nell’integrazione fra servizi e formazione decentrata.

5. L’Agenzia si compone di due strutture autonome, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall’assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell’istruzione svolge d’intesa con le amministrazioni provinciali:

a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell’offerta formativa;

b) il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dell’occupazione delle politiche formative;

c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all’integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;

d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro.

6. Il Piano annuale delle attività dell'ARLAS è approvato dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:

a) il comitato di indirizzo dell’Agenzia, formato da cinque componenti, nel rispetto delle pari opportunità, di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;

b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell’amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.

8. Ai componenti del comitato di indirizzo si applicano le cause di incompatibilità di cui all’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania).

9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell’ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell’ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

10. La Giunta regionale provvede con regolamento all’adeguamento dello Statuto dell’Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell’Agenzia restano in carica, per l’ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell’Agenzia.”

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