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D. Min. Salute 02/08/2017

Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.
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Premessa


IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2

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Art. 1.

1. Sono emanate le indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico elaborate congiuntamente con l'Istituto superiore

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Art. 2.

1. Il presente decreto è aggiornato o modificato, con successivi decreti, in relazione all'evolversi delle risultan

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Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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Allegato

Il presente allegato fornisce indicazioni finalizzate a garantire l'applicazione uniforme e coerente del decreto legislativo 28/2016 sul territorio nazionale.

Gli articoli, e relativi commi, nonché gli allegati citati all'interno delle indicazioni si riferiscono, ove non diversamente specificato, al decreto legislativo 28/2016.


INDICAZIONI RELATIVE ALL'ART. 4 (OBBLIGHI GENERALI)


Indicazioni relative all'art. 4, comma 1 (Sull'elaborazione e messa in atto di un programma di controllo)

1. Il programma di controllo elaborato da ogni regione e provincia autonoma - avvalendosi delle rispettive ASL N1 e ARPA/APPA - deve riferirsi a tutte le acque destinate al consumo umano utilizzate nella regione o provincia autonoma. Per quanto riguarda le acque distribuite mediante reti idriche, queste vanno suddivise, ove appropriato, in zone di fornitura N2 diverse, dando priorità temporale, ove necessario, al controllo delle zone di fornitura che servono un numero maggiore di persone. Analoga priorità, basata sul volume d'acqua, va data, ove necessario, al controllo delle acque utilizzate nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete idrica.

2. Il programma di controllo deve riguardare sia i controlli esterni che i controlli interni e deve contenere i seguenti elementi:

a. i dati di misure di radioattività nelle acque e le altre informazioni utilizzate per le valutazioni preliminari N3;

b. le valutazioni preliminari e i relativi criteri utilizzati;

c. i piani di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano sottoposte a controllo a seguito delle valutazioni preliminari;

d. la durata stabilita del periodo di non controllo per quelle acque destinate al consumo umano che, a seguito delle valutazioni preliminari, si decide di non sottoporre a controllo;

e. la pianificazione - per le acque destinate al consumo umano per le quali i dati e le informazioni di cui alla lettera a) non fossero disponibili o non fossero sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari - dell'acquisizione dei seguenti dati di misure di radioattività e informazioni, sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari: 1) misure di radioattività per un periodo di due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo per due i valori di frequenza ricavati dalle tabelle 1 e 2 dell'Allegato II, ma con una frequenza minima di 4 misure all'anno, 2) informazioni sulle fonti di pressione per quanto riguarda il trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM, come specificato nell'Allegato II e nelle relative indicazioni riportate in questo decreto ministeriale.

3. I controlli esterni ed interni, essendo finalizzati ad assicurare che la qualità delle acque destinate al consumo umano soddisfi i requisiti del decreto legislativo 28/2016, devono essere pianificati in modo coordinato, come di seguito specificato:

a. il numero di campionamenti previsti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato II va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore, come descritto nei casi illustrativi riportati in Appendice 2;

b. i controlli esterni e i controlli interni devono essere distribuiti uniformemente nel corso dell'anno civile in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno civile, come specificato nell'indicazione 3 relativa all'art. 6 comma 1 e nell'indicazione 4 relativa all'art. 6 comma 5, e come descritto nei casi illustrativi di pianificazione dei controlli esterni ed interni, riportati in Appendice 2.

4. I programmi di controllo devono essere elaborati seguendo la sequenza di operazioni riportate in Appendice 1.

5. Al fine di assicurarne l'effettiva attuazione, il programma di controllo deve contenere la specificazione dei tempi e dei modi per la sua attuazione, nonché le eventuali azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.


Indicazioni relative all'art. 4, comma 2 (Sull'invio e adozione del programma di controllo)

1. La documentazione di supporto al programma di controllo, di cui all'indicazione 2-a relativa all'art. 4 comma 1, deve contenere:

a. tutti i dati disponibili di misure di radioattività, sia come controlli interni che esterni, effettuate nelle acque destinate a consumo umano prese in esame ed utilizzati per le valutazioni preliminari;

b. le informazioni sulle possibili fonti di radioattività artificiale e di NORM, nonché sulla possibile presenza di fonti antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano prese in esame;

c. eventuali altre informazioni di supporto alle valutazioni preliminari, incluso quelle eventualmente contenute nei Piani di sicurezza dell'acqua (PSA), elaborati a cura del gestore della rete di distribuzione idrica, richiamati nell'art. 6 comma 5.

2. La regione o provincia autonoma invia per via telematica alla PEC del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, e alla PEC dell'Istituto superiore di sanità copia del programma di controllo per il previsto parere, e copia del provvedimento di adozione del programma di controllo, completo del testo definitivo del programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute.

3. Il programma di controllo va predisposto secondo un formato standard, al fine di garantirne uniformità, agevolarne l'esame da parte del Ministero della salute (art. 4 comma 2) e la sua registrazione nell'archivio nazionale informatizzato (art. 6 comma 3). Il formato del programma di controllo sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità.


Indicazioni relative all'art. 4, comma 4 (Sulle azioni in caso di superamento dei valori di parametro)

1. Le indicazioni relative a questo comma sono riportate all'interno delle indicazioni relative all'art. 7.


Indicazioni relative all'art. 4, comma 5 (Sulle valutazioni preliminari)

1. Le indicazioni sulle valutazioni preliminari(3), sono inserite nell'ambito delle indicazioni relative ai commi 1, 2 e 4 e all'Allegato II.


INDICAZIONI RELATIVE ALL'ART. 5 (VALORI DI PARAMETRO E PUNTI IN CUI DEVONO ESSERE RISPETTATI)


Indicazioni relative all'art. 5, comma 2 (Sui punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati)

1. I punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati, riportati in questo comma, non coincidono necessariamente con i punti di prelievo per i controlli esterni.


Indicazioni relative all'art. 5, comma 3 (Sui punti di prelievo)

1. Per quanto riguarda i controlli esterni, i punti di prelievo appropriati devono essere individuati seguendo le seguenti indicazioni:

a. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica avente un unico centro di distribuzione N4, e quindi relative ad un'unica zona di fornitura, va scelto un unico punto di prelievo, che può essere un qualunque punto a valle del centro di distribuzione, incluso l'uscita del centro di distribuzione stesso;

b. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica avente più centri di distribuzione:

b1. nel caso di un'unica zona di fornitura (quando i centri di distribuzione sono alimentati dalle stesse fonti idriche), va scelto un unico punto di prelievo, che può essere un qualunque punto a valle di uno dei centri di distribuzione, ad esempio l'uscita da uno dei centri di distribuzione; nel caso in cui si abbia motivo di ritenere che le acque distribuite dai diversi centri, pur provenienti dalle stesse fonti idriche, possano non essere considerate omogenee dal punto di vista del contenuto di radioattività per la presenza di potenziali cause di contaminazione che interessino la rete di distribuzione, non si ha più un'unica zona di fornitura e si ricade nel caso di diverse zone di fornitura, e vanno seguite le indicazioni riportate al punto b2;

b2. nel caso di diverse zone di fornitura (quando i centri di distribuzione sono alimentati da fonti idriche diverse), per ogni zona di fornitura va individuato un punto di prelievo, che può essere un qualunque punto a valle del centro di distribuzione (o di uno dei centri di distribuzione) della zona di fornitura considerata.

c. L'individuazione dei punti di prelievo, nel caso di acque destinate al consumo umano fornite tramite cisterne oppure in bottiglie o altri contenitori ovvero utilizzate in imprese alimentari, va effettuata applicando criteri analoghi.

2. Per quanto riguarda i controlli interni, i punti di prelievo appropriati, per le acque distribuite da reti di distribuzione idrica, devono essere individuati seguendo l'indicazione 2 relativa all'art. 6 comma 5.


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