L. R. Calabria 19/10/2009, n. 34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Calabria 19/10/2009, n. 34

Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 31.10.2009, n. 20 Suppl. Straord. n. 1
- L.R. 03/12/2009, n. 46
- L.R. 27/12/2016, n. 43
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CAPO I - Oggetto, Finalità e Definizioni
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Art. 1 - (Oggetto e Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge che ha per oggetto “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, dispone norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell’ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti all

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti attuativi, nonché le seguenti:

- Tecnico competente in acustica ambientale: a norma della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è definito “Tecnico competente” in acustica ambientale “la figura professionale idonea ad effettuare l

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CAPO II - Funzioni e attività
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)

1. Nell’ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e dalla legge quadro n. 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione provvede a:

a) impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra i Comuni, le Province, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;

b) predisporre ed adottare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, sulla base delle proposte dei Comuni e delle Province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico delle A.I.A. al Piano regionale;

c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell’inquinamento acustico. Nelle more dell’individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle specifiche linee gui

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Art. 4 - (Funzioni delle Province)

1. Nell’ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli le Province provvedono a:

a) realizzare, avvalendosi preferibilmente dell’A.R.P.A.CAL. ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 R (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria), sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico del territorio, promuovere l’esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l’analisi dei dati raccolti; predispor

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Art. 5 - (Funzioni dei comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’articolo 6, della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) della presente legge, tutti i comuni predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di

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Art. 6 - (Classificazione acustica del territorio)

1. I Comuni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge approvano, con le procedure previste dall’articolo 8, la classificazione del proprio territorio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai fini dell’applicazione dei valori limite di emissione, di immissione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed al fine di conseguire i valori di qualità di cui all’articolo 2,

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Art. 7 - (Criteri per la classificazione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 6 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che la classificazione acustica deve:

a) comprendere l’intero territorio comunale;

b) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d’uso, al fine di evitare la frammentazione in microaree;

c) delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore;

d) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. La localizzazione e l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto devono essere tali da minimizzare l’impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l’attività principale, sia p

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Art. 8 - (Procedura di approvazione della classificazione acustica)

1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria della direttiva di cui all’articolo 2.

2. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica e ne dà no

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Art. 9 - (Potere sostitutivo)

1. In caso di persistente inattività degli Enti locali nell’esercizio de

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Art. 10 - (Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici)

1. I Comuni verificano la coerenza ed assicurano il coordinamento delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell’ambito

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Art. 11 - (Adeguamento dei Regolamenti edilizi e d’igiene)

1. I regolamenti edilizi e d’igiene devono essere adeguati alle disposizioni de

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Art. 12 - (Piani comunali di risanamento acustico)

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all’articolo 7, comma 4, cosi come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i Comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico, tenendo conto, secondo la normativa vigente:

a) del Piano Urbano del Traffico di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 R (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli ulteriori piani adottati o previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;

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Art. 13 - (Attività all’aperto e temporanee)

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all’aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.

2. Le attività sportive e ricreative svolte all’aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h) e non possono essere svolte al di fuori dell’intervallo orario 8,00 - 24.00.

3. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

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Art. 14 - (Piano regionale triennale di bonifica acustica)

1. La Giunta regionale, sulla base delle segnalazioni provinciali sullo stato acustico del territorio e dei piani di risanamento comunali, predispone, sentite le Province, una proposta di Piano triennale di intervento per la bo

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Art. 15 - (Risanamento infrastrutture di trasporto)

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e in conformità al Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 recante “Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore” la Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della

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Art. 16 - (Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento fissa i criteri per la r

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Art. 17 - (Clima acustico)

1. La valutazione previsionale di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), &eacut

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Art. 18 - (Organizzazione dei servizi di controllo)

1. I Comuni e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall’articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia tramite i Dipartimenti provinciali dell’A.R.P.A.CAL. ai sensi dell&rs

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Art. 19 - (Piano di risanamento delle imprese)

1. Le imprese, a norma dell’articolo 15, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro sei mesi dall’approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, ne

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Art. 20 - (Nuove attività imprenditoriali)

1. Per l’esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliam

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Art. 21 - (Prevenzione dell’inquinamento acustico da traffico veicolare)

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione ed ampliamento di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell’esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il li

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Art. 22 - (Prevenzione dell’inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico)

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devon

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Art. 23 - (Traffico aereo)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente le

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Art. 24 - (Prevenzione dell’inquinamento acustico negli edifici)

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l’emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Compete

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Art. 25 - (Controlli e verifiche)

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Art. 26 - (Tecnici Competenti in Acustica Ambientale)

1. Il Tecnico Competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del Diploma Universitario ad indirizzo scientifico ovvero del Diploma di Laurea ad indirizzo Scientifico.

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Art. 27 - (Controlli)

1. Le Province, avvalendosi dell’A.R.P.A.CAL., esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorg

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Art. 28 - (Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 10329,14 ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

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CAPO III - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 29 - (Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, a norma dell’articolo 13 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, pu

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Art. 30 - (Norme transitorie)

1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale vigente ed in particolare dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell’articolo 3 della presente legge.

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