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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 07/10/2009, n. 20
L. R. Puglia 07/10/2009, n. 20
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- L.R. 24/07/2012, n. 22
- L.R. 22/10/2012, n. 28
- L.R. 14/04/2015, n. 19
- L.R. 26/10/2016, n. 28
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Capo I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) |
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Art. 1 - (Finalità del piano paesaggistico)1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l’identità socia |
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Art. 2 - (Procedimento di approvazione e variazione)1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 42/2004, la Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell’intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore regionale competente, convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche informatici, e di sostegno all’attivazione di processi locali di partecipazione. 2. La Giunta regionale, tenendo conto dell |
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Capo II - Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali |
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Art. 3 - (Istituzione dell’Osservatorio)1. Ai sensi dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004 è istituito l’Oss |
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Art. 4 - (Finalità e funzioni dell’Osservatorio)1. L’Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale. 2. Nell’ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese, l’Osse |
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Art. 5 - (Assetto organizzativo dell’Osservatorio)1. L’Osservatorio è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all’interno del Servizio competente e opera in stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia. |
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Art. 6 - (Norme finanziarie relative all’istituzione dell’Osservatorio)1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio finanziario, nell’ambito |
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Capo III - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica |
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Art. 7 - (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica)1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e dal capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità. N11 2. La competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica previsto dal vigente piano p |
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Art. 8 - (Commissione locale per il paesaggio)1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti: a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell’articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell’accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004R “, del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139;” |
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Art. 9 - (Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)1. L’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di org |
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Art. 10 - (Procedimento di delega) |
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Art. 10 bis - (Oneri istruttori in materia di paesaggio)1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale. 2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tut |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 11 - (Norme finali)1. L’articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 R (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, è fatta salva l’attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi compr |
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