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Sent. C. Giustizia UE 15/06/2017, n. C-249/16

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Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 1 - Nozioni di «materia contrattuale» e di «contratto di prestazione di servizi» - Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo - Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo.

1) L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.
2) L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.
3) L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori.

Dalla redazione