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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 30/09/1994, n. 12-10/Leg.
D. P.G.P. Trento 30/09/1994, n. 12-10/Leg.
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Art. 1 - OggettoN1 1. Il presente regolamento stabilisce, per lavori pubblici di interesse provinciale di importo inferiore a quello costituente limite per l’applicazione della |
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Capo I - Disposizioni relative all’esecuzione di lavori da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici |
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Art. 2 - Ambito di applicazioneN41 1. Fermo restando qua |
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Art. 3 - Criteri per la determinazione dell’importo della sovvenzione o del contributo di cui all’articolo 1, comma 3 della legge1. Nel caso in cui la sovvenzione o il contributo sia determinato in conto interessi o in annualit&ag |
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Art. 4 - Progettazione1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo e tenuto ad eseguire i lavori sulla ba |
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Art. 5 - Sistemi di esecuzione e modalità di affidamento dei lavoriN2 1. Il soggetto destinatario della sovvenzione o del contributo procede all’esecuzione dei lavori mediante appalto o in economia ovvero avvalendosi parzialmente dell’uno e dell’altro sistema. N2 2. Ai sensi dell’articolo 33, comma 2 della legge, il committente destinatario della sovvenzione o del contributo procede alla conclusione del contratto per l’affidamento dei lavori da eseguire in appalto mediante procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese. I lavori sono affidati con il criterio del prezzo più basso. La selezione del contraente è effettuata secondo modalità idonee a garantire la parità di condizioni per la presentazione delle offerte, la segretezza delle stesse e la trasparenza delle procedure. Le offerte devono essere inviate al committente a mezzo posta, in plico chiuso e raccomandato e pervenire entro il termine prestabilito dallo stesso committente. All’apertura di tutte le buste, a cui possono assistere le imprese che hanno presentato offerta, si procede contestualmente, documentando le operazioni svolte ed i risultati del confronto concorrenziale in apposito verbale, letto agli eventuali presenti e sottoscritto dai medesimi, in numero massimo di tre e dal committente. La documentazione relativa all’effettuazione del confronto concorrenziale è trasmessa al collaudatore per gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 4 della legge. N2 3. &Egrav |
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Art. 6 - CollaudoN3 1. Al collaudo dei lavori di cui all’articolo 1, comma 3, della legge provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, laureato in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esper |
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Capo II - Progettazione, direzione lavori e collaudo |
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Art. 7 - Elaborati minimi progettuali1. I contenuti degli elaborati costituenti necessarie parti integranti rispettivamente della progettazione preliminare, di quella definitiva e di qu |
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Art. 8 - Affidamento di incarichi professionaliN4 1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all’appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonché quanto previsto dall’articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all’articolo 9, sulla base: a) del curriculum professionale di cui al comma 3; b) del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere |
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Art. 9 - Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenzialeN5 1. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell’articolo 8 mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione: a) quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara; b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo: il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonché ogni altro elemento qualitativo e quantitativo utile alla valutazione. 2. I sogget |
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Art. 10 - Gruppi misti di progettazioneN6 1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla costituzione del gruppo misto di progettazione di cui all’articolo 20, comma 4 della legge nominando, quali membri del medesimo, uno o più soggett |
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Art. 11 - Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutiviN7 1. Il dirigente della struttura competente per lo svolgimento di compiti preparatori strumentali ed esecutivi di cui all’articolo 20, comma 2, della legge, si avvale priorita |
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Art. 12 - Certificazione di qualità1. N8 La certificazione di qualità è una spec |
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Capo III - Espletamento delle procedure e disposizioni di qualificazione |
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Art. 12 bis - Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubbliciN9 1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un’opera può essere effettuata tramite più appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un’opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di u |
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Art. 13 - CompetenzeN10 1. La presidenza delle gare è attribuita al dirigente gener |
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Art. 14 - Modalità di selezione1. La selezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette è effettuata dal dirigente |
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Art. 15 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell’offerta di prezzi unitari o del prezzo più bassoN12 1. All’aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall’articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente: a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nell’invito alla licitazione, provvede all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regola |
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Art. 16 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosaN13 1. Per l’aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell’appalto concorso con il criterio di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente: a) il presidente della gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata; b) la commissione tecnica, di cui all’articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell’invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell’ammissione alla fase successiva, documentando le operazioni svolte in apposito verbale; c) sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell’invito alla gara, il dirigente |
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Art. 17 - Termini1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette di cui agli articoli 31 e 32 della legge nonché alle procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara di cui agli articoli 33 e 48 della legge, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del band |
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Art. 18 |
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Art. 19 |
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Art. 20 - Dichiarazione dei requisitiN17 1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l’assenza del |
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Art. 21 - DocumentiN18 1. Nel caso di procedure ristrette, l’invito a presentare offerta prescrive la produzione da parte di ciascun concorrente della seguente documentazione: a) offerta, redatta secondo le modalità previste dall’invito in relazione al criterio utilizzato per l’aggiudicazione dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autor |
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Art. 22 - Verifica dei requisitiN19 1. L’amministrazione procede nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall’impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti: a) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali; b) se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualit&a |
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Art. 22 bis - Documento unico di regolarità contributivaN20 1. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto: a) per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all&rsquo |
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Art. 23 - Selezione dei concorrenti da invitare, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della leggeN21 1. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 38, comma 3 della legge, qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione alle procedure ristrette siano in numero superiore a 30 ed inferiore o uguale a 100 l’amministrazione aggiudicatrice stabilisce il numero dei concorrenti da invitare in 30 imprese. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti richiedenti la partecipazione siano in numero superiore a 100, l’amministrazione aggiudicatrice determina il numero totale dei concorrenti da invitare calcolando il 30 per cento del numero dei richiedenti ed arrotondando il numero così ottenuto al numero pari che più si avvicina ad esso per eccesso. 2. La scelta dei concorrenti da invitare avviene come segue: a) per la metà del numero determinato ai sensi del comma 1 mediante sorteggio con le modalità previste dal comma 4; b) per la rimanente metà del numero determinato ai sensi del comma 1 in base ai criteri relativi alla migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, così come precisati nei commi 5 e 6. 3. L’amministrazione procede all’individuazione della metà del numero delle imprese da invitare di cui al comma 2, lettera a), mediante sorteggio tra i concorrenti richiedenti l’invito ed in possesso dei requisiti con le modalità precisate al comma 4. 4. Nel giorno, luogo ed ora fissati dall’amministrazione aggiudicatrice si riunisce apposita commissione, composta dal dirigente o da suo delegato, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente e da due funzionari del servizio competente per l’espletamento della |
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Art. 24 - Offerte anomaleN22 1. omissis 2. Sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte |
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Art. 25 - Modalità per il pagamento del subappaltatoreN23 1. Nel bando di gara l’amministrazione o amministrazione aggiudicatrice deve indicare che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 2. In mancanza di tali adempimenti, il subappaltatore potrà informare l’amminist |
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“Art. 25 bis - Tutela dei lavoratoriN39 1. Il riferimento all’appaltatore richiamato in questo articolo e negli articoli 25 ter e 25 quater, è esteso anche al concessionario, se esecutore, qualora ne ricorra il caso. 2. A garanzia dell’osservanza degli obblighi dell’appaltatore previsti dal |
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“Art. 25 ter - Pagamenti all’appaltatoreN39 1. L’amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore a titolo di acconto per stati di avanzamento, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva riferito all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti, riferita al periodo di esecuzione dei lavori successivo all’ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’autorità competente nei confronti dell’appaltatore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori. 2. Il docume |
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“Art. 25 quater - Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoroN39 1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell’appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all’articolo 43 della legge, di seguito denominato “Libro”. 2. Il Libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia. 3. Il Libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 4. Sul Libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni: |
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“Art. 25-quinquies - Disposizioni per l’effettuazione dei pagamentiN40 1. Nel capitolato speciale le amministrazioni aggiudicatrici prevedono il pagamento in acconto per stati di avanzamento corrispondente all’ultimazione dei lavori. Resta fermo che il credito residuo dell’appaltatore o del |
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Art. 26 - Affidamento delle concessioni tramite confronto concorrenziale1. All’affidamento delle concessioni di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici procedono, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 ed al capo VII della legge nonché delle disposizioni di cui all’articolo 16 del presente regolamento in quanto applicabili, con procedura negoziata assistita da preventivo bando di gara ed individuando il concessionario tramite confronto concorrenziale volto alla scelta dell’offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico economico e gestionale. 2. Il bando di gara deve indicare l’oggetto del rapporto di concessione specificando, ove ritenuto opportuno in relazione alle peculiari caratteristiche dell’oggetto stesso, il prezzo massimo che l’amministrazione e eventualmente disposta a corrispondere, l’eventuale misura minima del canone di concessione, i termini minimi e massimi della durata della stessa, le eventuali condizioni organizzative, qualitative e manutentive cui deve rispondere l’attività di gestione, i livelli tariffari e più in generale le condizioni e le caratteristiche minime della controprestazione, i requisiti di partecipazione al confronto concorrenziale, le modalità di gara, con particolare riferimento alla presentazione delle proposte progettuali, gestionali e convenzionali ed ai criteri di valutazione delle stesse. |
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Capo IV - Opere, lavori e forniture da eseguire in economia |
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Art. 27 - Ambito di applicazione1. Alle opere, lavori pubblici e relative forniture da eseguire in economia si applicano le disposizi |
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Art. 28 - Deliberazione1. La deliberazione che autorizza l’esecuzione dei lavori in economia, individua, per ciascuna opera, lavoro o fornitura, le modalità di esecuzione degli stessi, con |
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Art. 29 - Sistemi di esecuzione1. Le opere, i lavori o le forniture possono essere eseguiti in economia mediante il sistema: |
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Art. 30 - Attribuzioni dei dirigenti1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 7 della legge, ai dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali sono demandati: a) l’individuazione delle clausole essenziali che disciplinano l’esecuzione dell’opera, lavoro o fornitura, sulla base delle quali vengono redatti l’eventuale richiesta di offerta e l’atto negoziale, ivi compreso l’ordinativo di cui all’articolo 52, comma 7 della legge; |
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Art. 31 - Modalità di affidamento1. L’affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di almeno cinque ditte ritenute idonee, ad esclusione di quanto previsto dall’articolo 32 nonché ove l’amministrazione utilizzi |
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Art. 32 - Deroga alle procedure concorsuali1. È ammesso l’affidamento diretto, in deroga alle procedure concorsuali previste dall’articolo 31, nei seguenti casi: |
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Art. 33 - Stipulazione dell’atto negoziale1. La stipulazione dell’atto negoziale avviene mediante scrittura privata, ovvero mediante scam |
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Art. 34 - Corrispettivo1. Il corrispettivo delle opere o dei lavori è determinato a corpo o a misura. Nel primo caso |
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Art. 35 - Responsabilità1. Quando per l’esecuzione delle opere o lavori in economia, compresa la fornitura dei mezzi e dei materiali necessari per la loro realizzazione, l’amministrazione si avvale di imprese, le s |
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Art. 36 - Contabilizzazione dei lavori in economiaN28 1. La contabilità dei lavori in economia viene tenuta come segue: a) se a cottimo fiduciario, nel libretto delle misure e nel registro di contabilità previsti per i lavori da eseguirsi in appalto dagli arti |
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Art. 37 - Collaudo o regolare esecuzioneN29 1. Le opere, i lavori pubblici o le forniture dei materiali necessari per la loro realizzazione eseguiti in econ |
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Capo V - Disciplina transitoria |
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Art. 38 - Disposizioni transitorie relative all’esecuzione di lavori da parte dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici1. Ai lavori di cui all’articolo 1, comma 3 della legge, da eseguirsi da parte di soggetti dive |
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Art. 39 - Disposizioni transitorie relative alla progettazione ed al collaudo1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge, gli elaborati di fattibilità |
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Art. 40 - Disposizioni transitorie relative agli incarichi1. Alle modificazioni o alle integrazioni, che non alterino in modo sostanziale la natura o qualità |
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Art. 41 - Disposizioni transitorie relative all’affidamento dei lavori1. Per le opere o i lavori pubblici il cui bando di gara sia stato pubblicato alla data di entrata in |
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Art. 42 - Disposizioni transitorie relative alle modifiche o integrazioni agli elaborati di progetto1. I pareri o le approvazioni già resi su elaborati di progetto non devono essere rinnovati qu |
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Art. 43 - Disposizioni transitorie relative alle varianti |
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Capo V bis - Procedure telematiche di scelta del contraente [N=30] |
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Art. 43 bis - Oggetto e ambito di applicazioneN31 1. Questo capo disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 10 quater, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta del contraente per l’affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso sist |
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Art. 43-ter - Gestore del sistema e sistema informaticoN32 1. Per la gestione tecnica del sistema informatico |
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Art. 43-quater - Responsabile del procedimentoN33 1. Il dirigente della struttura co |
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Art. 43-quinquies - Gare telematicheN34 1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell’articolo 41 della legge. |
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Art. 43-sexies - Svolgimento delle gare telematicheN35 1. Ai soggetti scelti ai sensi dell’articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l’invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l’apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata. |
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Allegato A - Elaborati facenti parte integrante del progetto preliminareIl progetto preliminare di cui all’articolo 15 della legge è costituito dai seguenti elaborati tecnici: A) RELAZIONE DESCRITTIVA divisa nei seguenti paragrafi, sviluppati in funzione dell’importanza e complessità dell’opera: 1) motivazioni che determinano la necessità di realizzare l’opera o i lavori, con individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere; |
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Allegato B - Elaborati facenti parte integrante del progetto definitivoIl progetto definitivo, redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l’accuratezza, è costituito dai seguenti elaborati tecnici: A) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA divisa nei seguenti capitoli, sviluppati in funzione della consistenza e complessità dell’opera: 1) Dati di progetto: motivazioni che determinano la necessità di realizzare l’opera e/o lavori, con individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere; 2) Riferimenti normativi: elencazione della normativa di riferimento e specifica di settore utilizzata per lo sviluppo del progetto; 3) Riferimenti urbanistici: - riferimenti agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti sull’area interessata ai lavori, conformità dell’opera agli stessi; - eventuali necessità di deroghe; 4) Criteri di progettazione: - descrizione completa dell’opera e dei principali materiali impiegati, degli impianti e tecnologie adottati; - individuazione delle infrastrutture di servizio esistenti e soluzioni di compatibilizzazione con le stesse; 5) Caratteristiche |
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Allegato C - Elaborati facenti parte integrante del progetto esecutivoIl progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto preliminare e al progetto |
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A) RELAZIONE TECNICAIntegra la relazione tecnica del progetto definitivo con i seguenti capitoli: |
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B) RELAZIONE GEOTECNICA-GEOLOGICALa relazione, sulla scorta di quella geotecnica-geologica del progetto definitivo, deve confermare il |
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C) PROGETTO STRUTTURALERelazione di calcolo delle strutture portanti redatta secondo la normativa tecnica vigente e seguendo |
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D) PROGETTO DEGLI IMPIANTIRelazione di calcolo degli impianti, macchinari, tecnologie necessari nella realizzazione dell’ |
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E) ELABORATI GRAFICIGli elaborati prodotti per il progetto definitivo devono essere integrati con: particolari esecutivi |
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F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVODettagliato computo metrico estimativo delle opere, redatto sulla base degli elaborati grafici e dei prezzi |
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G) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CON ELENCO PREZZIElaborato descrittivo, prestazionale e disciplinare che determina e definisce le modalità di esecuzione dell’opera e di ogni singola categoria di lavoro, la natura e le caratteristiche dei materiali, le norme di mis |
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H) DISCIPLINARE DI QUALITÀOve richiesto ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento. |
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Allegato D - Tabella applicativa dell’art. 23 (relativa ad appalti di importo superiore ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro)
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Allegato E - Tabella applicativa dell’art. 23 (relativa ad appalti di importo non superiore ad un milione di euro)
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