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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.P. Trento 22/07/2009, n. 15-17/Leg.
D. P.G.P. Trento 22/07/2009, n. 15-17/Leg.
D. P.G.P. Trento 22/07/2009, n. 15-17/Leg.
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[Premessa] |
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Art. 1 - Modificazioni dell’articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., R |
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Art. 2 - Modificazioni dell’articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, lettera b), le parole: “50 milioni di lire” sono sostituite dalle parole “26.000 euro”; |
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Art. 3 - Modificazioni dell’articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: “Art. 8 - Affidamento di incarichi professionali 1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all’appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonché quanto previsto dall’articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all’articolo 9, sulla base: a) del curriculum professionale di cui al comma 3; |
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Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: “Art. 9 - Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale 1. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell’articolo 8 mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all’articolo 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione: a) quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull’importo posto a base di gara; b) quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo |
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Art. 6 - Modificazioni dell’articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: “Art. 11 - Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi |
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Art. 8 - Modificazione dell’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Al comma 1 dell’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole: “ |
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Art. 9 - Introduzione dell’articolo 12 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12/10/Leg.1. Dopo l’articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: “Art. 12 bis - Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici 1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell’opera, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un’opera può essere effettuata tramite pi&ug |
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Art. 10 - Modificazioni dell’articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, sono apportate le seguenti mod |
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Art. 11 - Modificazione dell’articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Il comma 2 dell’articolo 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato. |
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Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: “Art. 15 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell’offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso 1. All’aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall’articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente: |
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Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 16 - Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 1. Per l’aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell’appalto concorso con il criterio di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente: a) il presidente della gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata; b) la commissione tecnica, di cui all’articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell’invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell’ammis |
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Art. 14 - Modificazione dell’articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Nel comma 5 dell’articolo 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole “ |
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Art. 15 - Abrogazione dell’articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato. |
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Art. 16 - Abrogazione dell’articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato. |
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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 20 - Dichiarazione dei requisiti |
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Art. 18 - Modificazioni dell’articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera |
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Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. L’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 22 - Verifica dei requisiti 1. L’amministrazione procede nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento. 2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall’impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti: a) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di q |
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Art. 20 - Inserimento dell’articolo 22 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Dopo l’articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente: “Art. 22 bis - Documento unico di regolarità contributiva. 1. Il documento unico di regola |
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Art. 21 - Modificazioni dell’articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 dopo le parole “composta dal dirigente o da suo delegato” sono aggiunte le seguenti: “, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente”; b) al comma 7 la parola “Ecu” è sostituita dalla seguente: “euro”; c) |
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Art. 22 - Modificazione dell’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.All’articolo 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 23 - Modificazioni dell’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. All’articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: “ente appaltante” sono sostituite dalle parole: “amministrazione aggiudicatrice”; |
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Art. 24 - Modificazione dell’articolo 29 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., |
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Art. 25 - Modificazione dell’articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Al comma 1, lettera b) dell’articolo 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg dopo le |
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Art. 26 - Modificazione dell’articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., |
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Art. 27 - Modificazioni dell’articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Nell’articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 le parole “75 e 76 del regi |
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Art. 28 - Modificazione dell’articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Nel comma 2 dell’articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, le parole “ |
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Art. 29 - Introduzione del capo V bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Dopo l’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente capo: “Capo V bis - Procedure telematiche di scelta del contraente 1. Dopo l’articolo 43, nel capo V b |
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Art. 30 - Inserimento dell’articolo 43 ter nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Dopo l’articolo 43 bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: |
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Art. 31 - Inserimento dell’articolo 43 quater nel D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Dopo l’articolo 43 ter del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: |
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Art. 32 - Inserimento dell’articolo 43 quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Dopo l’articolo 43 quater del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: “Art. 43 quinquies - Gare telematiche 1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l’oggetto dell’affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. |
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Art. 33 - Inserimento dell’articolo 43 sexies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.1. Dopo l’articolo 43 quinquies del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: “Art. 43 sexies - Svolgimento delle gare telematiche 1. Ai soggetti scelti ai sensi dell’articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente all’espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, |
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Art. 34 - Modificazioni degli allegati B, D ed E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. |
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