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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 04/08/2009, n. 43-11965
Deliberaz. G.R. Piemonte 04/08/2009, n. 43-11965
Deliberaz. G.R. Piemonte 04/08/2009, n. 43-11965
- Delib. G.R. 20/10/2009, n. 1-12374
- Delib. G.R. 19/07/2010, n. 11-330
- Delib. G.R. 04/02/2014, n. 17-7073
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[Premessa]A relazione degli Assessori Bairati, De Ruggiero: La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 R e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", sulla base della clausola di cedevolezza espressamente richiamata dall’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R e s.m.i., dà attuazione alla direttiva 2002/91/Ce dettando, tra le altre, norme in materia di certificazione energetica degli edifici. A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 R (Attuazione della direttiva 2006/32/Ce relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/Cee) che fissa i requisiti dei certificatori energetici e del decreto ministeriale 26 giugno 2009 che approva le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, il disegno di legge regionale n. 599 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009) approvato dal Consiglio regionale in data 29 luglio 2009 ha apportato modifiche alle norme della Lr 13/2007 dedicate alla certificazione energetica. In particolare l’articolo 30 del citato disegno di legge ha: - riformulato il comma 2 dell’articolo 6, comma 2, della Lr 13/2007, dedicato ai professionisti abilitati al rilascio dell’“Attestato di Prestazione Energetica&rdq |
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Allegato - Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) articolo 6 e articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) - Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici |
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1. OggettoIl presente atto, in attuazione della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 R (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) ed in armonia con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. (Attuazione della diretti |
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2. DefinizioniAi fini del presente atto si applicano le seguenti definizioni: a) adeguamento impiantistico: qualsiasi intervento che, mediante la modifica degli impianti di climatizzazione e/o di illuminazione dell’edificio comporta una modifica dei consumi energetici reali dell’edificio; b) “Attestato di Prestazione Energetica” N7 o di rendimento energetico dell'edificio: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nella Lr 13/2007 R e s.m.i. e nel presente atto, attestante le prestazioni energetiche ed i parametri energetici caratteristici dell'edificio contenuti nel modello di cui all’allegato A; c) certificatori: i professionisti e i soggetti |
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3. Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'“Attestato di Prestazione Energetica” N7 |
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3.1. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTELa gestione dell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell' |
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3.2. REQUISITI DI ISCRIZIONEL’articolo 6, comma 1 della Lr 13/2007 e s.m.i., nell’istituire presso la Regione l'Elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'“Attestato di Prestazione Energetica” N7 (di seguito denominato Elenco regionale), stabilisce che al medesimo sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) titoli di studio tecnico-scientifici di seguito individuati e attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate al |
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3.3. ONERI DI ISCRIZIONE E CREDENZIALI ELETTRONICHEAlle istanze di iscrizione all’Elenco regionale è applicato, a carico dei richiedenti, u |
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4. Corsi di formazione e verifica finale |
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4.1. ORGANIZZAZIONE DEI CORSIGli ordini o collegi professionali, le agenzie per l’energia con sede nel territorio regionale e le agenzie formative di cui all’articolo 11 lettere a), b) e c) della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), d’intesa con la struttura regionale competente organizzano periodicamente corsi di formazione sulla base del |
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4.2. PROGRAMMA DEL CORSOIl programma del corso, articolato in due moduli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilanci di energia del sistema edificio — impianto termico e elementi conoscitivi relativi alla procedura di certificazione energetica regionale. Il primo modulo è volto a fornire approfondimenti in merito: a) alla figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità; |
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“4.3. VERIFICA FINALEN6 I soggetti di cui è attestata la partecipazione ai corsi accedono alla verifica finale, le cui procedure sono curate dai soggetti organizzatori di cui al Paragrafo 4.1., informata la struttura regionale competente. |
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“4.4. REGIME TRANSITORION6 In fase di prima attua |
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5. “Attestato di Prestazione Energetica” N7 |
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5.1. MODELLO E ASPETTI GENERALILa procedura di certificazione energetica comprende la valutazione della prestazione energetica dell'edificio, la sua classificazione attraverso il confronto con opportuni valori di riferimento e la redazione dell'“Attestato di Prestazione” N7 secondo il modello di cui all'allegato A. Gli aspetti metodologici e operativi che i certificatori devono osservare in fase di redazione dell'“Attestato di Prestazione Energetica” N7 sono definiti con apposita determinazione del responsabile della struttura regionale competente. La Regione Piemonte rende disponibile sul proprio sito internet dedicato alla certificazione energetica il prodotto informatico impiegato per la verifica di validità dell'attestato. L'“Attestato di Prestazione” N7 è redatto all'atto di chiusura dei lavori inerenti gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1 |
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5.2. ESCLUSIONIIn considerazione delle finalità sottese alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, si ritiene siano esonerati dagli obblighi inerenti l'“Attestato di Prestazione” N7 le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: |
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5.3. EDIFICI NON DOTATI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTOFermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2., nel caso di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda sanitaria l'“Attestato di Prestazione Energetica” N7 indica i c |
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6. Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici |
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6.1. METODOLOGIEI calcoli atti a valutare la prestazione energetica degli edifici sono eseguiti impiegando le metodologie previste dalle norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale e comunitario, quali ad esempio l'UNI -Ente nazionale di unificazione e il CEN — Comitato europeo di normazione, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Un elenco indicativo e non esaustivo delle norme è riportato nell'allegato B unitamente ai fattori standard di conversione e di emissioni da impiegare nel calcolo atto a valutare a prestazione ambientale. Per il calcolo dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva ed invernale si utilizzano, per il sito in esame, i valori delle condizioni climatiche esterne mensili, calcolate così come previsto da Norma UNI 10349. |
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6.2. INDICATORI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E PARZIALEL'“Attestato di Prestazione Energetica” N7 dovrà riportare i seguenti indicatori di prestazione energetica: a) indice di prestazione energetica globale; |
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6.3. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIPer la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione EPL lordo. Tale parametro è costituito dalla somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione. Tuttavia, nella fase di avvio, il parametro EPL lordo comprende esclusivamente la somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, in assenza di contributi da fonti rinnovabili, e dell'indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. In fase transitoria, in assenza di informazioni articolate a scala territoriale regionale sui livelli standard di prestazioni in relazione alle categorie di edificio, si adotta la classificazione come di seguito definita N5. Tale classificazione sarà rivista in presenza di informazioni disponibili che modifichino significativamente la scala adottata. Il calcolo per stabilire la classe di appartenenza di un edificio è effettuato utilizzando i dati climatici del capoluogo (Torino: 2617 Gradi Giorno) |
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7. Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici |
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7.1. COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTOLa Regione Piemonte, nell'ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (Rupar), realizza un Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici (di seguito denominato Sicee) condiviso, georiferito e collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici di cui all'articolo 15 della Lr 13/2007 e s.m.i.. |
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7.2. CATASTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DELLA REGIONE PIEMONTENell'ambito del Sicee è realizzato un database denominato "Catasto energetico degli edifici della Regione Piemonte", contenente le indicazioni relative alle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli di nuova costruzione. |
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7.3. PRENOTAZIONE DELL'“ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA” N7L'“Attestato di Prestazione” N7 è numerato univocamente ed è emesso dal Sicee su richiesta del certificatore, che |
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7.4. COMPILAZIONE DELL'“ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA” N7 |
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7.5. RILASCIO DI COPIE E ACCESSIBILITÀChiunque, previa registrazione, può collegarsi gratuitamente al Sicee e prendere visione dei c |
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8. Targa di efficienza energeticaPresso ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione, in ordine al quale sia stato emesso un “Attes |
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9. ControlliIl certificatore ha l'obbligo di conservare per 5 anni dalla validazione dell'attestato da parte del Sicee la documentazione relativa alle analisi energetiche e tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all'edificio certificato raccolta in occasione della effettuazione della procedura di certificazione. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo. |
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