1. Con riferimento agli immobili di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), l’Agenzia del demanio, ove valuti la necessità che una amministrazione dello Stato utilizzi un immobile in locazione passiva in ragione delle funzioni esercitate dall’amministrazione stessa, delle caratteristiche connesse al bene, del contesto territoriale e del mercato immobiliare, accertata la disponibilità della proprietà all’alienazione dell’immobile, verificato il rispetto della condizione di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto e acquisita la formalizzazione della disponibilità dell’amministrazione all’utilizzo di lungo periodo del medesimo, fornisce indicazioni agli enti di previdenza pubblici affinché tale acquisto venga da essi valutato, sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo. A tal fine l’Agenzia del demanio provvede a determinare la congruità del valore di acquisto del bene nonché del canone di locazione, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall’osservatorio del mercato immobiliare, sulla base della perizia estimativa inviata dall’En