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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 29/03/2005, n. 438
Deliberaz. G.R. Abruzzo 29/03/2005, n. 438
- Deliberaz. G.R. 15/07/2024, n. 425
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Testo del provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 93, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone; VISTO l’art. 94, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante l’attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; VISTA la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 72 “Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale” la quale, all’art. 62 stabilisce che “(...) sono riservate alla Regione le funzioni relative all’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”; RICORDATO che, a seguito del terremoto del Molise del 31 Ottobre 2002, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 4 Dicembre 2002, n. 4485, nelle more dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 93 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 riteneva necessario fornire urgentemente alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché proporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, e a tal fine costituiva un gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, incaricato di predisporre la documentazione utile alle finalità enunciate; RICHIAMATA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e in particolare l’art. 5, comma 3, il quale prevede che “il Presidente del Consiglio dei Ministri (...) può emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose”; RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (di seguito indicata come OPCM 3274/2003) “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata la Supplemento Ordinario n. 72 della Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003; PRESO ATTO che con l’art. 1 di detta OPCM 3274/2003, nelle more dell’espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali di cui all’articolo 94 del medesimo decreto legislativo, vengono approvati 4 allegati tecnici relativi a: - “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone” (Allegato 1 all’OPCM 3274/2003); - “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” (Allegato 2 all’OPCM 3274/2003); - “Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti” (Allegato 3 all’OPCM 3274/2003); - “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni” (Allegato 4 all’OPCM 3274/2003); CONSIDERATO che all’art. 2, comma 1, dell’OPCM 3274/2003 si stabilisce che le Regioni provvedono all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, sulla base dei criteri generali di cui all’Allegato 1 all’Ordinanza stessa; RICORDATO che, come emerge nella parte narrativa dell’Ordinanza, la documentazione inerente la riclassificazione sismica e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica, proposta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha acquisito l’intesa del Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti e quella del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; CONSIDERATO che, come evidenziato all’art. 1 dell’OPCM 3274/2003, il provvedimento è stato assunto in considerazione del carattere di urgenza, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali di cui al successivo art. 94, comma 2, lett. a); CONSIDERATO altresì che nell’Allegato 1 dell’OPCM 3274/2003, sono in particolare specificati: a) i “criteri” riferiti a quattro zone, ciascuna individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, nel presupposto che la pericolosità sismica sia rappresentata attraverso valutazioni di ag, e con le modalità di cui alla lettera h) dell’ Allegato stesso, per l’individuazione delle medesime zone; b) le indicazioni per la “prima applicazione” che, sino alle Deliberazioni delle Regioni, dettano un elenco nazionale, riportato in allegato A, sulla base del documento “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale”, elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, rettificato con le precisazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 della lettera i) dell’ Allegato stesso; c) le ulteriori indicazioni per la “prima applicazione” che sino all’avvenuta predisposizione del documento di cui alla lettera h), riconoscono alle Regioni la possibilità di utilizzare come elaborato di riferimento la mappa di cui alla lettera i) dell’ Allegato stesso, con tolleranza ammessa fino ad un livello di zona sismica; d) le indicazioni per gli “aggiornamenti”, con impegno a predisporre entro un anno una nuova mappa di riferimento a scala nazionale che soddisfi integralmente i “criteri”, con le modalità di cui alla lettera h); RICHIAMATA la tabella riportata come allegato A all’Allegato 1 stesso, relativa alla classificazione sismica dei Comuni italiani; VISTE le tabelle predisposte dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi le quali riportano in modo conforme al sopra citato allegato A all’Allegato 1 dell’OPCM 3274/200310 classificazione sismica dei Comuni abruzzesi, rispettivamente per le zona sismica 1, la zona sismica 2 e la zona sismica 3 (ALLEGATO A1, ALLEGATO A2, ALLEGATO A3) che, allegate al presente provvedimento, ne formano parte integrante sostanziale; VISTA la rappresentazione cartografica predisposta dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi relativa alla classificazione sismica riportata dall’Allegato A all’Allegato 1 dell’OPCM 3274/2003, che, allegata al presente provvedimento (ALLEGATO A4) ne forma parte integrante e sostanziale; PRESO ATTO, quindi, della suddetta classificazione sismica per l’intero territorio regionale dell’Abruzzo, anche nella consapevolezza della sua validità provvisoria fino alla predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale di cui alla lettera m), allegato 1 dell’OPCM 3274/2003, da cui risulta che nella Regione Abruzzo: - sono classificati in Zona 1 (ex I Categoria) 91 Comuni, di cui 85 già classificati nella ex I categoria e 6 provenienti dalla ex Il categoria; - sono classificati in Zona 2 (ex Il Categoria) 158 Comuni, di cui 152 già classificati nella ex Il categoria e 6 provenienti dall’insieme dei Comuni precedentemente “Non Classificati (N.C.)”; - sono classificati in Zona 3 (ex III Categoria) 56 Comuni, tutti provenienti dall’insieme dei Comuni precedentemente “Non Classificati (N.C.)”. VISTI gli elaborati numerici e grafici predisposti dal Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi (ALLEGATO A5) relativi agli effetti territoriali determinati dalla nuova classificazione sismica; PRESO ATTO dei cambiamenti degli scenari di pericolosità sismica intervenuti a livello regionale a seguito dell’aggiornamento della classificazione sismica, così come sintetizzati nei grafici di cui all’Allegato A5, con l’ingresso nelle zone sismiche 2 e 3 di numerosi Comuni precedentemente non classificati, e con l’ingresso in zona sismica 1 di alcuni Comuni precedentemente classificati in 2a classe sismica; CONSIDERATO che le sopra esposte circostanze determinano un complessivo e sensibile aggravamento dello scenario della pericolosità sismica la territorio regionale, la quale risulta inequivocabilmente tra le più elevate a livello nazionale; RILEVATO che l’OPCM 3274/2003 prevede il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla realizzazione di una nuova mappa di pericolosità di riferimento a scal |
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