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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 27/04/2009, n. 16-11309
Deliberaz. G.R. Piemonte 27/04/2009, n. 16-11309
Deliberaz. G.R. Piemonte 27/04/2009, n. 16-11309
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- Deliberaz. G.R. 26/01/2018, n. 31-6426
- Deliberaz. G.R. 31/03/2014, n. 30-7334
- Deliberaz. G.R. 22/03/2010, n. 29-13615
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Testo del provvedimento(omissis)
LA GIUNTA |
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Allegato 1 - CRITERI E MODALITÀ per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico-finanziario per l’assegnazione del finanziamento. Criteri di attribuzione e modalità di erogazione del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione. (Legge Regionale 16 giugno 2008 n. 14) |
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1. Premessa.La Legge Regionale 16 giugno 2008, n. 14 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”, in attuazione dei principi enunciati nell’art. 9 della Costituzione, nella Convenzione Europea del Paesaggio, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nello Statuto, indirizza le azioni e gli interventi della Regione verso politiche di valorizzazione del paesaggio, riconoscen |
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2. Definizione di “progetto per la qualità paesaggistica” e criteri generali per la progettazione.Il paesaggio nel progetto deve essere inteso come elemento caratterizzante la qualità della vita della popolazione e rappresentativo di un luogo: il progetto può interessare un ambito territoriale, urbano o rurale, di qualità o degradato, in situazioni di eccellenza o di quotidianità, come inteso nei principi della Convenzione Europea. Il progetto di paesaggio deve saper cogliere e analizzare le relazioni esistenti fra i fattori naturali e antropici ritenuti sensibili, capaci cioè di esprimere quei caratteri nei quali una comunità si riconosce e si rappresenta. La qualità di un paesaggio è infatti determinata dalle relazioni tra gli elementi di varia natura che lo compongono, fattori in molti casi materiali e immateriali piuttosto che dalla presenza di semplici oggetti. Il progetto può essere riferito a contesti tra loro molto diversi, ambiti grandi o piccoli, riguardare comunque un “luogo” |
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3. Contenuti del progetto per la qualità paesaggistica.I progetti presentati dovranno approfondire i seguenti aspetti e contenere così come indicato all’art. 4 della L.R. 14/08: a) Elementi di analisi del contesto: 1. approfondita analisi paesaggistica dell’ambito di intervento attraverso una chiara lettura e interpretazione dei caratteri identitari che connotano il luogo, della loro permanenza o assenza nonché delle loro interrelazioni; 2. studio delle dinamiche evolutive del paesaggio, al fine di identificare le linee di tendenza in atto negli ambiti paesaggistici interessati utili ad individuare gli obiettivi di qualità del progetto. |
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4. Elaborati e modalità per la presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica.Il progetto deve essere articolato in una sezione tecnico-progettuale e in una amministrativo-finanziaria. Sezione tecnico-progettuale: Elaborati di sintesi: - Relazione sintetica esplicativa del progetto che affronti le criticità territoriali dell’ambito in esame, espliciti i valori da recuperare e valorizzare, illustri le eventuali azioni di sensibilizzazione da intraprendere, gli obiettivi ed i risultati attesi e la coerenza delle proposte con la legge regionale; - Tavola/e grafiche illustrative del progetto e del suo inserimento nel contesto di riferimento (max n. 2 elaborati in formato A2, fornite anche su supporto informatico) con inserimento di fotosimulazioni e fotografie riferite a luoghi di normale accessibilità individuate su di una planimetria, o quant’altro sia ritenuto rappresentativo della filosofia e degli obiettivi portati avanti dalla proposta e possa consentire una generale comprensione del progetto, che verrà maggiormente precisato negli elaborati di dettaglio. Elaborati di dettaglio: Analisi: |
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5. Criteri e parametri di carattere economico-finanziario per l’assegnazione del finanziamento regionale.L’art. 3, comma 4 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14, stabilisce che la Giunta Regionale assegna criteri di priorità ai progetti espressamente previsti nell’ambito di strumenti di pianificazione comunale adeguati ai contenuti degli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, nelle aree destinate a parco e preparco, nonché nei siti di interesse comunitario. |
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6. Premio qualità paesaggio.La legge regionale 14/08 individua la possibilità di assegnare il Premio qualità paesaggistica, ad un |
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7. Incentivazione dell’utilizzo dei concorsi di idee o di progettazione.Finalità e obiettivi del finanziamento regionale. In attuazione dell’art. 5 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 la Regione riconosce il concorso di idee o di progettazione quale strumento utile a conseguire soluzioni progettuali di qualità paesaggistica e ne incentiva l’utilizzo mediante il finanziamento delle spese necessarie. Il finanziamento è destinato alle pubbliche amministrazioni (province, comuni, comunità montane, comunità collinari e altre forme di associazionismo comunale con altri soggetti pubblici e privati), che intendono avvalersi dello strumento del concorso d’idee o di progettazione. La procedura del concorso comporta solitamente un maggiore impegno di organizzazione e di risorse economiche, per cui se ne fa ricorso solo in casi sporadici. Il finanziamento regionale intende sostenere i maggiori costi, al fine di promuovere modalità di selezione dei progetti che possano contribuire alla diffusione di una cultura progettuale orientata alla qualità e innescare processi effettivi di riqualificazione del paesaggio, sollecitando interventi che abbiano il carattere dell’esemplarità. In quest’ottica, il concorso attribuisce valore aggiunto al processo progettuale, costituisce occasione di con |
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8. Termini ed indirizzi per la presentazione.N1 In attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14, le richieste di finanziamento sia per i progetti per la qualità paesaggistica sia per i concorsi di idee o di progettazione devono essere presentate, entro il 31 gennaio |
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9. Tutela della privacy e diritti d’autore.Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., si informa che i dati e gli elaborati richiesti sono raccolti dalla Regione Piemonte unicamente per le finalità previste dalla Legge Regionale 16 giugno 2008 n. 14. |
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