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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 24/11/2008, n. 17
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[Premessa] |
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Capo I - Definizioni |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell’art. 74, lett. g), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 R- Norme in materia ambientale come modificato dal D.Lgs 16 gennaio |
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Capo II - Acque reflue assimilabili alle domestiche |
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Art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell’art. 101, comma |
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Art. 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs 152/06 vengono definite le procedure per l’assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all’art. |
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Art. 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Provinciale competente per territorio. 2. |
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Capo III - Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a duemila A.E. e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili |
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Art. 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche1. Tenuto conto dei casi previsti dall’art. 103, comma 1, D.Lgs 152/06, ove la Provincia competente per territorio accerti l’impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell’Allegato alla presente legge. |
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Art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all’allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge, all’allegata tabella C bis negli anni successivi. 2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell’Allegato 5 D.Lgs 152/06, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato. 3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui a |
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Art. 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l’autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell’art. 4, comma 1.8 della L.R. 22 novembre 2001, n. 60, Rrestano valide le disposizioni previgenti. 2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila A.E. sono quelli indicati nella presente legge. 3. I commi 1.60 e 2.1 dell’art. 4 della L.R. 60/2001 sono abrogati. 4. Il comma 4, dell’art. 5 della L.R. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in m |
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Capo IV - Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale |
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Art. 8 - Definizioni1. Ai fini del presente capo si intende per: |
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Art. 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale – Prescrizioni generali1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell’anno, il carico dell’impianto rimane sempre nell’ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 al D.Lgs 152/06, nonché della Tabella A del D.G.R. 103/04, all’impianto si app |
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Art. 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti1. Si rimanda al Capo VI della presente legge per gli aspetti relativi all’approvazione dei pro |
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Art. 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente: |
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Capo V - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia |
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Art. 12 - Definizioni1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) ac |
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Art. 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da re |
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Art. 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione1. Ai sensi dell’art. 113, comma1, D.Lgs 152/06 sono oggetto di disciplina regionale: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate; |
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Art. 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Prescrizioni1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate di cui all’art. 113, comma 1 lettera a) del D.Lgs 152/06 e da altre condotte separate di cui all’art. 113 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio. 2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) c |
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Art. 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condo |
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Art. 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti: a) svolgimento all’aperto di fasi di attività quali la movimentazione di materie prime o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi Operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente; b) passaggi |
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Art. 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni1. Per le aree di pertinenza dei settori produttivi o attività di cui all’art. 17 commi 1 e 2 sono obbligatorie: |
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Art. 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo i criteri di cui all’art. 17, presentano alla Provincia competente per territorio la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento, corredata dalle seguenti informazioni: |
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Capo VI - Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane |
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Art. 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane sono soggetti ad approvazione da parte della Regione. 2. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all’art. 21. 3. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambi |
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Art. 21 - Documentazione1. I progetti dei nuovi impianti presentati per l’approvazione includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati: a) Area Servita: il progetto dell’impianto di depurazione deve dare evidenza di un’analisi puntuale effettuata sull’area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a: 1. Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti ric |
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Capo VII - Acque superficiali destinate ad uso potabile |
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Art. 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 79 D.Lgs 152/06, sono acque a specifica destinazione funzionale: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi. 2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all’Allegato 2 alla Parte Terza D.Lgs 152/06. 3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel PRGA (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) e di quelle individuate ai sensi dell&rs |
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Capo VIII - Disposizioni in materia di personaleomissis |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 27 - Norma finanziaria1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bi |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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ALLEGATO |
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TABELLA A - REQUISITI QUALITATIVI AI FINI DELL’ASSIMILABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ALLEGATA ALL’ART. 2 - CATEGORIE DI ACQUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE |
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TABELLA B - TRATTAMENTI APPROPRIATI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE SU SUOLO O STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO ALLEGATA ALL’ART. 5 - SCARICO SUL SUOLO O STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI
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TABELLA C - LIMITI DI EMISSIONE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 A.E. E DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE ALLEGATA ALL’ART. 6 - SCARICO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI
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TABELLA C bis - LIMITI DI EMISSIONE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 A.E. E DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE ALLEGATA ALL'ART. 6 - SCARICO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI
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