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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sicilia 20/11/2008, n. 15
L. R. Sicilia 20/11/2008, n. 15
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- L.R. 14/05/2009, n. 6
- L.R. 12/05/2010, n. 11
- L.R. 15/05/2013, n. 9
- Sent. Corte Cost. 12/03/2015, n. 33
- L.R. 28/02/2018, n. 3
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TITOLO I - Disposizioni per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata |
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Art. 1 - Laboratori della legalità1. La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere |
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Art. 2 - Conto unico per gli appalti |
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Art. 3 - Istituzione delle zone franche per la legalità (ZFL)1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'Interno, istituisce per ogni provincia una o più zone franche per la legalità (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti. 2. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalità organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attività economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi |
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Art. 4 - Costituzione di parte civile della Regione1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel |
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TITOLO II - Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia |
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Art. 6 - Concorso della Regione al pagamento degli interessi1. La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti con |
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Art. 7 - Concessione di fidejussioni1. Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confisca |
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Art. 8 - Semplificazione delle procedure1. Per l'istruttoria e l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle misure di cui agli articoli 5, 6 e 7, &e |
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Art. 9 - Misure in favore delle società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati1. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Com |
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Art. 10 - Criteri di precedenza nell'assegnazione in concessione di aree consortili, artigianali o di infrastrutture.1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è aggiunto il |
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Art. 11 - Commissione di controllo1. Relativamente all'utilizzo delle misure agevolative, previste dal presente titolo a beneficio dei soggetti indicati agl |
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TITOLO III - Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari |
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Art. 13 - Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa1. L'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Ufficio per la sol |
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Art. 14 - Divieto di cumulo dei benefici1. L'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - Divieto di cumulo dei benefici. |
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Art. 15 - Applicazione dei benefici1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è sostituito dai seguenti: "1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati. |
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TITOLO IV - Norme finali |
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Art. 16 - Qualificazione di imprese1. I soggetti privati che per la realizzazione di opere di edilizia civile, impianti sportivi, ricreativi, strutture di ri |
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Art. 17 - Esclusione dal godimento di benefici1. L'imprenditore che a seguito di sentenza penale di condanna passata in giudicato sia dichiarato colpevole per il reato |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. |
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26/11/2024
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