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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Basilicata 30/09/2008, n. 23
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[Premessa] |
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TITOLO I - GENERALITÀ |
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Art. 1 - FinalitàL’articolo 1 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 R è così sostituito: «1. La Regione Basilicata, in attuazione del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114/98, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente Legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa |
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Art. 2 - Aree gravitazionaliL’articolo 2 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. La Regione Basilicata, definisce, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 1 della presente Legge, gli indirizzi generali attinenti i criteri di insediamento delle attivit |
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TITOLO II - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATEIN SEDE FISSA |
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Art. 3 - Limiti dimensionali degli eserciziL’art. 4 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «Ai fini della presente Legge si intendono: |
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Art. 4 - Centro commercialeAll’art. 5 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 la parola “interni” è soppressa; |
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TITOLO III - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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Art. 5 - Criteri per l’individuazione delle aree per gli insediamenti commercialiL’art. 8 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. I Comuni, nell’individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri: – nell’interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del D.M. 2/04/1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato; – negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l’esistente tessuto e |
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Art. 6 - Centri StoriciL’art. 9 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l’unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti: – è fatto obbligo ai Comuni, in sede di definizione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli vigenti, di individuare gli edifici che possono essere destinati ad attività commerciale e di servizio e di prevedere specifiche disposizioni relative all’arredo urbano e al decoro evitando la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto, l’utilizzo dei materiali di finitura e il prontuario della sistemazione dei fronti commerciali per la determinazione degli spazi espositivi esterni; – il rapporto tra l’insediamento commerciale, gli s |
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Art. 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientaleIl comma 2 dell’art. 10 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così modificato: |
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Art. 8 - ParcheggiL’art. 12 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime: A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 251 sino a mq. 1.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita; B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 1.501 sino a |
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Art. 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all’apertura di una media o grande strutturaL’art. 13 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Il rilascio della autorizzazione all’apertura, all’ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio del permesso di costru |
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Art. 10 - Termine per l’adeguamento degli strumenti urbanisticiL’art. 14 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: |
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TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA |
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Art. 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e ruraliL’art. 15 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, ed allo scopo di assicurare livelli minimi di servizio distributivo in specie nelle aree minacciate da spopolamento, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all’Allegato 2 della L.R. 19/99, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e nei nuclei rurali abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta, previa richi |
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Art. 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di StradaDopo l’art. 16 della L.R. 19/1999 è inserito il seguente art. 16 bis: «16 bis (Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada) |
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Art. 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato1. L’art. 17 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è abrogato. |
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Art. 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumoL’art. 18 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. In assenza di strumenti comunali di programmazione e qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l’impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui all’art. 49 della L.R. n. 19/1999, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, sono sempre concesse: a) n. 1 autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell’art. 24 della L. 426/71 ed esercizi di vendita operanti sempre nello stesso Comune da almeno cinque anni; la superficie massima di vendita del nuovo eserc |
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Art. 15 - Medie strutture di venditaL’art. 19 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. I Comuni, entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente Legge e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura, al trasferimento di sede e all’ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui alla lettera e), comma 1, art. 4 del D.Leg.vo 114/98, tenuto conto del rapporto tra esercizi di vicinato e medie-grandi strutture di vendita così come di seguito indicato: Σ Sup. di vendita esercizi di vicinato / Σ Sup. di vendita medie e grandi strutture di vendita = 1,5. |
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Art. 16 - Grandi strutture di venditaL’art. 20 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. La richiesta di autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l’autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia. 2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Leg.vo 114/98; b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell’esercizio; c) progetto dell’intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d’uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari; d) una relazione illustrativa sull’insediamento proposto inerente: – la conformità |
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TITOLO V - VENDITE DI LIQUIDAZIONI E SALDI |
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Art. 17 - Vendite promozionali Pubblicità dei prezziDopo l’art. 21 (Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi) della L.R. 19/1999 è inserito il seguente articolo 21/bis: |
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Art. 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldiIl comma 2 dell’art. 22 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: |
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TITOLO VI - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE |
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Art. 19 - DefinizioniAll’art. 24 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è aggiunta la seguente lettera n): |
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Art. 20 - Obiettivi della programmazione del settoreAll’art. 25 della L.R. n. 19/99 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 21 - Criteri ed indirizziL’art. 26 della L.R. n. 19/99 è così sostituito: «1. I Comuni, nell’ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazione e d’assetto dei propri mercati e fiere con l’obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l’allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico- sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. C |
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Art. 22 - Indirizzi in materia di orariL’art. 27 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi: a) gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private; b) gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve event |
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Art. 23 - Rilascio dell’autorizzazioneL’art. 28 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. I Comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono: – al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l’esercizio |
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Art. 24 - Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Leg.vo 114/98)L’art. 29 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 28 del D.Leg.vo 114/98 e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni anno, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzioni di nuovi mercati. 2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali: – localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tip |
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Art. 25 - Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Leg.vo 114/98)L’art. 30 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 28 del D.Leg.vo 114/98, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residen |
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Art. 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itineranteL’art. 31 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: |
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Art. 27 - Produttori agricoliAll’art. 32 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è aggiunto il seguente comma 6: |
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Art. 28 - SubingressoL’art. 33 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. La cessione dell’azienda per l’esercizio del commercio, su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Leg.vo 114/98. 2. Il subentrant |
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Art. 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazioneL’art. 34 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al tit |
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Art. 30 - Partecipazione alle fiereL’art. 35 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale. 2. Il Comune, decorso il termin |
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Art. 31 - Computo delle presenzeDopo l’art. 35 (Computo delle presenze) è inserito il seguente articolo 35 bis: |
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Art. 32 - Aree privateL’art. 38 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: |
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Art. 33 - Obblighi dei ComuniL’art. 41 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Il Comune, qualora non abbia ancora approvato il regolamento di riordino del settore sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 28, commi 15, 16 e 17 del D.Leg.vo n. 114/1998 e ai sensi della L.R. n. 19/1999, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, a: 1) stabilire, per ogni singolo mercato e fiera, l’ampiezza complessiva dell’area da destinare all’esercizio dell’attività, anche tenuto conto di quanto consentito dal comma 4, art. 21 della presente Legge; 2) individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nel |
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Art. 34 - Conversione delle autorizzazioniL’art. 42 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i Comuni che non hanno provveduto alla conversione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 19/1999 e successive modifiche |
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Art. 35 - Norme transitorie1. L’art. 44 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è abrogato. |
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TITOLO VII - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 36 - Centri di assistenza tecnicaAll’art. 45 della L.R. n. 19/99 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 37 - Monitoraggio della rete distributivaL’art. 46 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: «1. L’Osservatorio Regionale sul Commercio, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Leg.vo n. 114/1998, in raccordo con l’Osservato |
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Art. 38 - Formazione professionaleIl comma 1 dell’art. 47 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così modificato: |
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Art. 39 - Città d’arte e comuni turisticiL’art. 48 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 40 - Abrogazioni e modifiche di Leggi RegionaliAll’art. 50 della L.R. 19/1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’art. 50 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - Disposizione transitoria1. L’art. 51 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è abrogato. |
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Art. 42 - Inerzia del Comune1. L’art. 52 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è abrogato. |
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Art. 43 - Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente Legge sono quantificati in € 50.000, |
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Art. 44 - Norma finale1. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le norme del D.Leg.vo 114/98 e le vigenti norm |
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Art. 45 - Pubblicazione della Legge1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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