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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 05/07/2017, n. 32/R
D. P.G.R. Toscana 05/07/2017, n. 32/R
D. P.G.R. Toscana 05/07/2017, n. 32/R
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PreamboloVisto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 62 e l'articolo 130; Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2016; Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento della Giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197; Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 4 |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1. Oggetto1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 130 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina: a) i criteri per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui agli articoli 92, 94 e 95 della medesima legge regionale; b) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed inte |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli s |
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CAPO II - Contenuti degli strumenti di pianificazione comunale |
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Art. 3 - Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della L.R. 65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato |
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Art. 4 - Disposizioni per l'individuazione delle UTOE1. L'individuazione delle unità territoriali organiche elementari (UTOE), contenuta nelle strategie dello sviluppo |
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Art. 5 - Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo1. La definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale è riferita alle UTOE esclusivamente per le parti ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. 2. Le dimensioni massime sostenibili del piano strutturale sono costituite dai nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni, intesi come nuova edificazione e come interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 125 della L.R. 65/2 |
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Art. 6 - Parametri per il dimensionamento1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili è compiuta, con riferimento all'articolo 99, comma 1 della L.R. 65/2014, per le seguenti categorie funzionali: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale al |
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Art. 7 - Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali1. L'individuazione dei nuclei rurali di cui all'articolo 65 della L.R. 65/2014 è effettuata dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali sulla base del riconoscimento nel territorio rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da |
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Art. 9 - Disposizioni per l'individuazione e l a disciplina degli ambiti periurbani1. Gli ambiti periurbani di cui all'articolo 67 della L.R. 65/2014 |
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Art. 10 - Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente1. La disciplina degli insediamenti esistenti contenuta nel piano operativo è riferita, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, lettere a) e c) della L.R. 65/2014, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base dei parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al va |
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Art. 11 - Norme in materia di interventi relativi al recupero degli edifici nel territorio rurale1. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, al fine di promuovere il recupero degli edifici abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado presenti nel territorio rurale, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio") integrano il qua |
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Art. 12 - Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4, lettera f) della L.R. 65/2014 il piano strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'articolo 123, co |
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Art. 13 - Pubblico avviso1. I comuni che, ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, procedano ai sensi dell'articolo 95, comma 8 della L.R. 65/2014, mediante pubblico avviso, alla raccolta di proposte o pr |
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Art. 14 - Disposizioni per la pianificazione intercomunale1. I contenuti dell'articolo 92 della L.R. 65/2014, richiamati dall'articolo 94, comma 1, della L.R. 65/2014 sono sviluppati ad una scala e livello di analisi adeguato all'ambito sovracomunale del piano strutturale |
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CAPO III - Disposizioni sulla valutazione e sul monitoraggio degli strumenti di pianificazione |
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Art. 15 - Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, di cui all'articolo 130, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 65/2014, si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima |
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Art. 16 - Monitoraggio1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'articolo 15 della L.R. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I della stessa legge, attraverso la valutazione dell'efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonché dell'efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione |
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CAPO IV - Disposizioni sulla qualità degli insediamenti. Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 2007 |
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Art. 17 - Disposizioni per la qualità degli insediamenti1. Al fine del assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera a) della L.R. 65/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione, i contenuti di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 9, nonché le |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 1 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 20071. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale d |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 3 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 20071. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 2007, le parole "del regolamento emanato ai |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 11 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 20071. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 2007 è sostituita dal |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 12 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 20071. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 12 del regolamento emanato con D.P.G.R. n. 2/R del 2007. |
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CAPO V - Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni |
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Art. 22 - Norma transitoria1. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già avviato il procedimento di fo |
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