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Sent. Corte Cost. 12/07/2017, n. 170

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Giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dell’intero art. 38 del citato d.l. e dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 10 del medesimo art. 38, promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria con ricorsi notificati il 30 dicembre 2014, il 9-14 gennaio 2018 (tre ricorsi), il 9 gennaio 2015, il 12 gennaio 2015 e il 13 gennaio 2015, depositati in cancelleria il 7, il 15 (tre ricorsi), il 16, il 21 (due ricorsi) gennaio 2015, ed iscritti ai nn. 2, 4, 5, 6, 10, 13 e 14 del registro ricorsi 2015; nonché dell’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria rispettivamente con i ricorsi n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 10, n. 13 e n. 14 del 2015 e dell’Associazione “Amici del Parco Archeologico di Pantelleria” nel giudizio promosso dalla Regione Puglia con il ricorso n. 5 del 2015;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito;
4) dichiara inammissibile il ricorso n. 14 del 2015, proposto dalla Regione Calabria avverso l’art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 133 del 2014, come c

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