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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 23/06/2008, n. 16
L. R. Puglia 23/06/2008, n. 16
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/08/2018, n. 44
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Natura e articolazione del piano1. Il piano regionale dei trasporti (PRT) della Regione Puglia, di cui la presente legge costituisce elaborato unico, è il documento programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale, in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle linee guida del piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo |
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Art. 2 - Attuazione del piano1. Il PRT, in accordo con il piano generale dei trasporti, è inteso come piano direttore del processo di pianificazione regionale dei trasporti e viene attuato attraverso piani attuativi che contengono, per ciascuna modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate a partire da obiettivi, strategie e linee di intervento definite nel PRT. 2. Le linee di intervento relative ai servizi m |
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Art. 3 - Rapporti del piano con altri strumenti di pianificazione regionali e sottordinati1. Il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la stesura dello schema di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per quanto attiene l'assetto delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità a livello regiona |
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TITOLO II - Obiettivi e strategie del PRT |
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Art. 4 - Formulazione degli obiettivi e delle strategie1. Il PRT definisce i propri obiettivi di carattere generale in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale e regionale, declinandoli ove necessario in obiettivi specifici sulla base delle peculiarità, delle criticità e delle potenzialità della realtà regionale. In particolare, a livello regionale, il PRT prende a rife |
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Art. 5 - Obiettivi generali1. Il PRT si propone gli obiettivi generali di: a) adottare un approccio improntato alla comodalità nella definizione dell'assetto delle infrastrutture e dell'organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, finalizzato a garantire efficienza, sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle esternalità; |
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Art. 6 - Obiettivi specifici1. Il PRT si propone i seguenti obiettivi specifici: a) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per affermare il ruolo di piattaforma logistica multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e, più in generale, nello spazio euromediterraneo; b) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e dell'intermodalità nel trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese; c) promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del |
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Art. 7 - Strategie per la mobilità delle persone1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle persone il PRT individua le seguenti strategie di intervento: a) assicurare la continuità fisico-funzionale tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e quella regionale, con particolare riferimento all'accesso ai principali nodi di trasporto passeggeri presenti sul territorio regionale eliminando deficit infrastrutturali e inefficienze funzionali; b) migliorare la capacità intermodale dei principali nodi di trasporto passeggeri di valenza sovraregionale presenti sul territorio regionale e potenziarne le dotazioni infrastrutturali e funzionali; |
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Art. 8 - Strategie per la mobilità delle merci.1. Per raggiungere gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle merci il PRT individua le seguenti strategie di intervento: a) definire l'assetto gerarchico di riferimento dei centri merci e dei poli logistici sul territorio regionale, individuando le forme di coordinamento e complementarietà reciproca; b) assicurare la continuità fisico-funzionale tra la rete delle infrastrutture e dei servizi di livello sovraregionale e quella regionale, con particolare riferimento all'accesso ai principali nodi e centri merci presenti sul territorio regionale, eliminando deficit infrastrutturali e inefficienze funzionali; c) miglio |
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TITOLO III - Linee di intervento per il trasporto stradale |
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Art. 9 - Azioni propedeutiche in materia di trasporto stradale1. Il PRT individua la necessità di adottare una lettura per funzioni e componenti del sistema stradale regionale attuale |
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Art. 10 - Classificazione tecnico-funzionale della viabilità di interesse regionale1. Il PRT definisce viabilità di interesse regionale l'insieme delle strade costituito dalla rete stradale Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo livello, dai sistemi stradali di connessione con nodi di trasporto di valenza nazionale, dagli assi stradali di connessione di poli attrattori/generatori di valenza regionale, dagli assi ordinatori di sistemi territoriali a valenza regionale/strategica, indipendentemente dalla competenza amministrativa. 2. Il PRT, ai fini della classificazione funzionale delle strade appartenenti alla viabilità di interesse regionale, adotta i s |
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Art. 11 - Gerarchizzazione della viabilità di interesse regionale1. Il PRT dispone la gerarchizzazione della viabilità di interesse regionale in reti funzionalmente omogenee al fine di interpretare il sistema stradale in termini di rispondenza alle caratteristiche della domanda e del territorio da servire. Il PRT definisce i livelli gerarchici e i relativi standard di riferimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, da adottare in conformit |
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Art. 12 - Gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale1. Il PRT definisce di interesse regionale i centri merci inseriti dalla programmazione nazionale del piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) nella rete dei nodi logistici a servizio del Paese e le strutture dove siano localizzate piattaforme logistiche a servizio di sistemi produttivi di particolare rilevanza per l'economia regionale e/o per la distribuzione delle merci in sistemi urbani/metropolitani caratterizzati da livelli critici di congestione/inquinamento e/o particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale o storico-monumentale. 2. Ai fini della efficiente organizzazione del traffico merci rispetto alle diverse componenti che interessano il territorio e della integrazione dei nodi nel sistema integrato della piattaforma logistica regionale, il PRT dispone la gerarchizzazione dei centri merci di interesse regionale, riconoscendo tre livelli gerarchici: a) centri merci di |
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Art. 13 - Azioni del piano in materia di trasporto stradale per la mobilità delle persone.1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto stradale prevede le seguenti linee di intervento: a) accordare le fasi di attuazione del PRT con i programmi predisposti dall'Assessorato regionale alle opere pubbliche; b) promuovere verifiche di congruenza dell'assetto della viabilità provinciale previsto dai PTCP e dai piani del traffico della viabilità extraurbana (PTVE); c) prevedere un accordo di programma tra tutti gli enti coinvolti per la redazione di un piano di adeguamento della segnaletica di itinerario e indicazione su tutta la viabilità di interesse regionale, finalizzato a orientare le diverse componenti di domanda ad un corretto uso della rete stradale; d) mettere in sicurezza itinerari e punti neri sulla viabilità di interesse regionale di cui sia rilevata la sistematica pericolosità; e) adeguare le caratteristiche geometrico-funzionali della rete in rapporto ai livelli di traffico attesi e sulla base della gerarchia attribuita; |
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Art. 14 - Azioni del piano in materia di trasporto stradale per la mobilità delle merci1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto stradale prevede le seguenti linee di intervento: a) realizzare interventi di adeguamento/potenziamento della rete di collegamento regionale/nazionale con particolare riferimento alle direttrici trasversali interregionali per un efficiente accessibilità verso porti, aeroporti e distretti produttivi pugliesi; |
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Art. 15 - Criteri di selezione delle priorità di intervento per il trasporto stradale1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 13 e 14 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6. 2. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto |
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TITOLO IV - Linee di intervento per il trasporto ferroviario |
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Art. 16 - Azioni propedeutiche in materia di trasporto ferroviario1. Il PRT riconosce al sistema ferroviario il ruolo di struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale e dispone che rispetto a esso siano ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità |
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Art. 17 - Gerarchizzazione dei servizi ferroviari passeggeri in ambito regionale e definizione di un modello di esercizio integrato1. Il PRT, ai fini di un'efficiente organizzazione dell'offerta ferroviaria e dell'integrazione funzionale con la rete automobilistica, stabilisce che i servizi ferroviari in ambito regionale siano gerarchizzati in tre sottoreti rispondenti alle caratteristiche della domanda e del territorio da servire: a) servizio ferroviario regionale (SFR), che assicura il collegamento rapido tra i principali poli di interesse regionale/nazionale in territorio regionale, in una logica di rete unitaria; b) servizio ferroviario territoriale (SFT), che assicura il collegamento tra il territorio e i principali poli di interesse re |
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Art. 18 - Classificazione delle stazioni/fermate ferroviarie a servizio dei passeggeri1. Ai fini della piena accessibilità ai servizi ferroviari e dell'integrazione con la rete dei servizi automobilistici, il PRT definisce tre classi di stazioni/fermate ferroviarie a servizio dei passeggeri: a) stazioni di valenza regionale, coincidenti con i nodi presso i quali possono essere esercitate, secondo il modello d'esercizio integrato, funzioni di interscambio tra: |
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Art. 19 - Azioni del piano in materia di trasporto ferroviario per la mobilità delle persone.1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto ferroviario prevede le seguenti linee di intervento: a) realizzare collegamenti ferroviari dagli aeroporti di Bari e Brindisi verso i principali poli dei rispettivi bacini di influenza, per assicurare l'adduzione alla modalità aerea; b) promuovere le necessarie sinergie tra gestori delle infrastrutture e dei servizi ferroviari finalizzate all'attuazione del modello di esercizio teorico integrato |
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Art. 20 - Azioni del piano in materia di trasporto ferroviario per la mobilità delle merci1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto ferroviario prevede le seguenti linee di intervento: a) promuovere, |
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Art. 21 - Criteri di selezione delle priorità di intervento per il sistema ferroviario1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 19 e 20 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6. 2. Al fine della definizione degli interventi di cui al comma 1, il PRT dispone che il piano attuativo tenga conto del quadro programmaticoprogettuale delle opere pre |
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TITOLO V - Linee di intervento per il trasporto marittimo |
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Art. 22 - Azioni propedeutiche in materia di trasporto marittimo1. Il PRT riconosce al sistema portuale regionale il ruolo di elemento strategico della piattaforma logistica pugliese e d |
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Art. 23 - Classificazione e gerarchizzazione dei porti di interesse regionale1. Il PRT definisce "sistema portuale di interesse regionale" l'insieme dei porti classificati di categoria II, classi I, II e III, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), delle aree del demanio marittimo la cui utilizzazione ha finalità turistiche e ricreative sulle quali le funzioni amministrative sono delegate alla Regione secondo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' |
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Art. 24 - Definizione dei subsistemi di porti di interesse regionale1. Il PRT individua nell'azione di coordinamento dei porti di interesse regionale un elemento decisivo della strategia di rafforzamento della competitività della piattaforma logistico-portuale pugliese in campo nazionale e internazionale e dispone che i porti pugliesi sede di autorità marittime ovvero sede di autorità portuali le quali non possiedono i requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 6 della l. 84/1994, come modificato dall'articolo 145, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, siano integrati nelle circoscrizioni territoriali di competenza delle autorità portuali esistenti, come già concordato nel "Protocollo di intesa fra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le autorità portuali di Bari, Brindisi e Taranto" sottoscritto in data 11 maggio 2007, al fine di costituire subsistemi territoriali funzionalmente integrati. Il PRT propone che i porti ricadenti nell |
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Art. 25 - Azioni del piano in materia di trasporto marittimo per la mobilità delle persone1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto marittimo si esplica nelle seguenti azioni: a) potenziare le strutture di supporto al traffico crocieristico, puntando alla specializzazione del porto di Bari per il crocierismo di linea e a que |
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Art. 26 - Azioni del piano in materia di trasporto marittimo per la mobilità delle merci1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto marittimo si esplica nelle seguenti azioni: a) potenziare la capacità intermodale e logistica dei tre porti di I classe e delle relative aree retroportuali, attraverso la realizzazione di strutture logistiche, servizi e connessioni ferro-stradali; b) realizzare gli interventi dell'«ultimo miglio» in accesso ai porti di I e |
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Art. 27 - Criteri di selezione delle priorità di intervento per il trasporto marittimo1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 25 e 26 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6. |
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TITOLO VI -Linee di intervento per il trasporto aereo |
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Art. 28 - Azioni propedeutiche in materia di trasporto aereo1. Il PRT, riconosciuto al trasporto aereo il ruolo di modalità strategica per i collegamenti di lungo raggio, al f |
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Art. 29 - Definizione del sistema aeroportuale integrato regionale1. Il PRT definisce "sistema aeroportuale di interesse regionale" l'insieme degli aeroporti nazionali (classificati come aeroporti comunitari di carattere internazionale e inclusi nelle reti transeuropee - TEN) e della rete eliportuale regionale multifunzionale per trasporto passeggeri di linea, di soccorso sanitario e/o di protezione civile. |
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Art. 30 - Azioni del piano in materia di trasporto aereo per la mobilità delle persone1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 7 in materia di trasporto aereo si esplica nelle seguenti azioni: a) realizzare gli interventi infrastrutturali per garantire l'accessibilità multimodale agli scali di Bari e Brindisi; b) promu |
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Art. 31 - Azioni del piano in materia di trasporto aereo per la mobilità delle merci1. L'azione del PRT per attuare le strategie di cui all'articolo 8 in materia di trasporto aereo si esplica nelle seguenti azioni: a) valorizzare le p |
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Art. 32 - Criteri di selezione delle priorità di intervento per il trasporto aereo1. Il PRT dispone che il piano attuativo dettagli le linee di cui agli articoli 30 e 31 definendo gli specifici interventi materiali e immateriali da attuare o, laddove fosse necessario un approfondimento progettuale, da sottoporre a studio di fattibilità al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 5 e 6. |
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TITOLO VII - Linee di intervento per la programmazione dei servizi minimi di TPRL |
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Art. 33 - Strumenti, procedure e competenze per la programmazione dei servizi minimi di TPRL1. Il PRT, in accordo con quanto disposto dalla L.R. n. 18/2002 e successive modificazioni, individua gli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto e le linee e i criteri di selezione delle priorità di intervento relative ai servizi minimi. 2. Il PRT, nella definizione della rete di trasporto pubblico regionale e locale, prende a riferimento la ripartizione delle competenze tra Regione e enti locali sulle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico disposta dall'articolo 3 della L.R. n. 18/2002. Per quanto attiene ai servizi automobilistici definiti interprovinciali in base alla lettera c) del numero 2) del comma 7 dell'articolo 2 della L.R. n. 18/2002, il PRT in base al comma 2 dell'articolo 35 della presente legge attribuisce alla competenza provinciale quelli classificabili come servizi di adduzione e alla rete regionale quelli che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale in quanto classificabili come servizi portanti. 3. Il PRT, in sintonia con la definizione fornita dal d.lgs. 422/1997 e richiamata dalla |
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Art. 34 - Indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL ferroviari1. Il PRT formula gli indirizzi cui il PTS deve riferirsi per la programmazione dei servizi minimi ferroviari: |
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Art. 35 - Indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL su gomma1. Fermo quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'articolo 33, il PRT formula gli indirizzi cui il PTS e i piani di bacino del trasporto pubblico locale devono riferirsi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL extraurbano su gomma ai fini della massima integrazione tra le reti di trasporto partendo dall'assunto che la modalità ferroviaria rappresenta la struttura portante della rete di trasporto pubblico regionale rispetto alla quale vanno ridisegnati e ricalibrati i servizi svolti da tutte le altre modalità di trasporto potenzialmente integrabili. In questa logica, obiettivo primario è la progressiva eliminazione di servizi sostitutivi su gomma parallelamente al potenziamento dei servizi ferroviari e, ove necessario, alla loro sostituzione con servizi automobilistici extraurbani convenzionali con funzione di adduzione-integrazione. 2. Gli indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL extraurbano su gomma, miranti all'attuazione di un modello di esercizio fondato su una rete gerarchizzata e intermodale, sull'integrazione dei |
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Art. 36 - Indirizzi per la programmazione dei servizi minimi di TPRL marittimi ed elicotteristici1. La Regione, sulla base dei livelli di offerta da garantire sul territorio regionale di cui al comma 5 dell'articolo 33, può introdurre servizi marittimi ed elicotteristici finalizzati |
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Tabella A
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