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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 26/05/2008, n. 15
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Art. 1 - (Principi generali e ambito di applicazione)1. Ai sensi degli articoli 117, comma terzo, e 118 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 R (Codice dei contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004 |
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Art. 3 - (Progettazione preliminare e procedura di impatto ambientale)1. Il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture, soggette a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale e per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il Governo, di cui all'articolo 2. La valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1, soggette a screening o VIA regionale, è compiuta dalla Regione ai sensi della normativa regionale in materia; il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). |
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Art. 4 - (Conferenza dei servizi e progettazione definitiva)1. Il progetto definitivo delle opere di cui all'articolo 1 è predisposto ai sensi dell'articolo 166 del d.lgs. 163/2006 a cura del concessionario, che deve allegare al progetto definitivo l'eventuale aggiornamento del piano economico finanziario di concessione. 2. Il progetto definitivo è rimesso dal soggetto aggiudicatore alla Regione, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti, nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto, inoltrano alla Regione le motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuate in sede di progetto preliminare. Le proposte e richieste s |
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Art. 6 - (Intervento regionale)1. In assenza dell'intesa generale e preventiva col Governo, di cui all'articolo 2, ovvero in assenza di singole intese specifiche, di cui all'articolo 5, ovvero decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta di intesa, di cui agli articoli 2 e 5, per evitare che il ritardo arrechi un grave pregiudizio alla realizzazione dell |
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Art. 8 - (Soggetto di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)1. La società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., organismo di diritto pubblico previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 R (Disposizioni per la |
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Art. 9 - (Accordi di Programma)1. Per la definizione e l'attuazione concertata delle attività connesse alla presente legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 10, comma 3, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da questi delegato, competente per materia, impiega tutte le forme di concertazione ritenute più opportune e, prioritariamente, promuove la co |
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Art. 10 - (Concessioni)1. Le concessioni per le infrastrutture ricomprese tra le opere di cui all'articolo 1, da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero le modifiche alle convenzioni di concessione già affidate relative alle medesime infrastrutture autostradali sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale “se non diversamente previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge.”N1 Le convenzioni di concessione relative ad autostrade s |
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Art. 12 - (Norme di coordinamento)1. N2 2. Per le infrastrutture di cui all'articolo 1 trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai titoli III e IV della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale). 3. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 R sono apportate le seguenti modifiche: |
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