Delib.G.R. Umbria 16/04/2008, n. 383 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib.G.R. Umbria 16/04/2008, n. 383

Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della Parte seconda del D. Leg.vo 152/2006 come sostituita dal D. Leg.vo 4/2008.
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante «ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto in particolare l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 4/2008 che dispone la sostituzione per intero della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 con la nuova Parte seconda «procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Vista la deliberazione n. 1566 del 1° ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale, a seguito della entrata in vigore della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, aveva disposto «prime indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VI

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO


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Oggetto: Procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito regionale. Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008.


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PRINCIPI E CRITERI GENERALI CONTENUTI NEL NUOVO DECRETO

Il nuovo D.Lgs. 4/2008 R ha introdotto nella Parte prima del D.Lgs. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione, che rendono ora, la norma in materia di valutazione ambientale più coerente con le direttive comunitarie di riferimento.

Il testo vigente della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come sostituito ai sensi del D.Lgs. 4/2008:

1. costituisce recepimento ed attuazione per lo Stato italiano:

a) della direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

b) della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE concernente la partecipazione del pubblico;

2. stabilisce che la valutazione ambientale sia di piani e programmi sia di progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione;

3. stabilisce che la VAS, valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire alla integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni dello

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Allegato - PRIME DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006, COME CORRETTA ED INTEGRATA DAL D. LGS. 4/2008.


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1. Criteri generali per la applicazione della VAS in ambito regionale

La procedura di VAS sui piani e programmi di competenza regionale sarà effettuata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 Parte seconda come sostituita dal nuovo D. Lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13 febbraio 2008. Infatti in attesa della conseguente normativa regionale trovano diretta applicazione le norme del decreto.

In conformità a quanto disposto dal decreto, la procedura della valutazione ambientale strategica:

- sarà effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo.

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2. Individuazione dei soggetti per applicazione VAS in ambito regionale

In base alle definizioni di cui all'art. 5 della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008, ai fini dello svolgimento della procedura VAS sono individuati i seguenti soggetti:

- proponente: è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma;

- autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il piano o progra

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3. Ambito di applicazione


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3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni regionali i piani e programmi di cui all'art. 6 commi 1, 2, 3, 4 la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali. In particolare l''art. 6 dispone che la valutazione:

- ai sensi del comma 1: riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

- ai sensi del comma 2: viene effettuata per tutti i piani e i programmi:

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3.2 SPECIFICHE PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PROVINCIALE

Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale, così come definita e disciplinata dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 R e al piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla l.r. 28/95 si specifica che:

Sono da sottoporre direttamente a procedura VAS:

- i PRG, parte strutturale e varianti generali che riguardano l'intero territorio comunale;

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4. Fasi e modalità della VAS in ambito regionale


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4.1. DISPOSIZIONI GENERALI

In base al disposto dell'art. 11 comma 1 Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008 la VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma si articolerà nelle seguenti fasi:

a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) elaborazione del rapporto ambientale;

c) svolgimento delle consultazioni;

d) decisione;

e) informazione sulla decisione;

f) monitoraggio.


Fase a) verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.

2. L'autorità competente, Giunta regionale, Servizio rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente e a quella procedente.

3. L'autorità competente può avvalersi della Conferenza di servizi per acquisire i pareri, valutazioni e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e per sentire l'autorità procedente al fine di verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS anche definendo eventuali prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al punto 1.

5. Il r

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4.2. INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 commi 3, 4 e 5:

- la procedura VAS sul piano o programma comprende le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto ambientale, contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazi

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4.3 SPECIFICHE PROCEDURALI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE E COMUNALE.

In questa prima fase di applicazione della procedura VAS, in relazione alle diverse tipologie di piani urbanistici e alle relative articolate modalità di formazione e approvazione, si ritiene opportuno fissare primi criteri di riferimento, come meglio di seguito elencati.

Al fine di ottimizzare l'integrazione della procedura VAS con l'iter ordinario per l'azione ed approvazione dei piani e delle relative varianti, le modalità della stessa potranno essere stabilite di volta in volta al momento della consultazione prevista dall'art. 13 del decreto, fin dalle fasi preliminari, tra l'Autorità procedente (Provincia o Comune) e l'Autorità competente (Servizio regionale idrogeologico, cave e valutazioni ambientali) in raccordo con il Servizio regionale urbanistica ed espropriazioni.

In particolare, la fase di predisposizione e approvazione del documento preliminare, di cui all'art. 15 della l.r. 28/95 per il PTCP, l'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6 dell'art. 8 della l.r. 11/2005 per il PRG parte strutturale, le fasi iniziali di predisposizione del PRG parte operativa, si ritengono i momenti utili nel corso dei quali possono essere definite le modalità di integrazione della procedura VAS con quelle che governano gli iter ordinari dei piani urbanistici.


Primi criteri di riferimento per la pianificazione provinciale

Per quanto riguarda il PTCP, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3.2, le fasi della procedura VAS sono integrate con le procedure definite dalla l.r. 28/95. Pertanto:

- le modalità di pubblicità previste dalla l.r. 28/95 per la pubblicazione del PTCP e sue varianti valgono anche ai fini della fase di consultazione pubblica della procedura VAS di cui all'art. 14, comma 4 del decreto;

- La fase relativa all'adozione del PTCP comporta il deposito degli elaborati del piano e del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso la Provincia e presso l'autorità competente (Servizio regionale rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali) e il solo deposito della sintesi non tecnica presso tutti i comuni della provincia interessata. L'avviso di deposito sarà integrato, ai fini della consultazione della VAS comprendendo almeno l'indicazione del proponente, dell'autorità competente, le sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo dell'ufficio presso il quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni e i contributi conoscitivi e valutativi per la procedura di VAS.

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