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Ord. C. Giustizia UE 27/04/2017, n. C-535/16

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 2, lettera b) - Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori - Nozione di «consumatore» - Persona fisica che ha concluso un contratto di novazione con un istituto di credito al fine di adempiere gli obblighi di rimborso dei crediti ottenuti da una società commerciale nei confronti di tale istituto.

L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che, a seguito di novazione, si è impegnata, mediante contratto, nei confronti di un istituto di credito a rimborsare crediti inizialmente concessi a una società commerciale per scopi inerenti all’attività di quest’ultima, può essere considerata un consumatore, ai sensi di tale disposizione, qualora tale persona fisica non abbia un legame evidente con tale società e abbia agito in tal modo per fini che esulano dalla sua attività professionale, ma sulla base dei suoi legami con la persona che controllava detta società nonché con la persona che ha sottoscritto contratti accessori ai contratti di credito originari (contratti di fideiussione o di garanzia immobiliare/ipoteca).

Dalla redazione