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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 23/06/2017, n. 12
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CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013 |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: "Art. 2 bis (Uniformazione della disciplina edilizia) 1. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale del |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "il titolo abilitativo" sono sostituite dalle seguenti: "le CILA, le SCIA, i permessi di costruire". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: "4 bis. Dell'avvenuta presentazione allo Sportello unico di una CILA, SCIA, di una domanda di permesso di costruire, di una segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termi |
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Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: "Art. 4 bis (Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni) 1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. 2. L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare: |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 20131. Al secondo periodo del comma 5 dell'art |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserita la seguente: "a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;". 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole "inizio dei" sono sostituite dalla seguente: "avvio". 3. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scie |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato. |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 20131. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 15 del 2013 sono |
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Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 20131. Il secondo periodo del comma 2 dell'art |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 20131. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 14 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: |
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Art. 16 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "2. Il t |
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Art. 17 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 15 del 20131. La lettera b) del comma 1 dell'articolo |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: "e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5.". 2. Il comma 7 dell'articol |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 20131. Il secondo periodo del comma 3 dell'art |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 20131. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente: "2 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola "RUE" è sostituita d |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge |
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Art. 23 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 20131. L'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 23 (Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità) 1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria. 2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata. 3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilit& |
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Art. 24 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale |
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Art. 25 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 20131. La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente |
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Art. 26 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 3 dell'articolo 27 della legg |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole "pertinenz |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 20131. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente: "c) un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'Allegato alla presente legge.". 2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato. |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 15 del 20131. Il comma 4 dell'articolo 31 della legg |
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Art. 30 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 20131. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c |
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Art. 31 - Modifiche all'Allegato della legge regionale n. 15 del 20131. All'Allegato della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) "Interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterin |
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CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2004 |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 20041. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo d |
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Art. 33 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 20041. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti |
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Art. 34 - Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 20041. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: "come integrato dalla SCIA di fine lavori". 2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituita dalla seguente: "b) gli aumenti di entità superiore al 30 |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 20041. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 bis della le |
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Art. 36 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 20041. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole "500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1000 euro". |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 20041. Al comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole "o dimensione". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimen |
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Art. 38 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 20041. Al comma 2 dell'articolo 21 della legg |
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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 39 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il primo luglio 2017. |
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