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Sent. C. Giustizia UE 27/04/2017, n. C-535/15

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Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d’informazione - Sostanze chimiche non registrate - Esportazioni al di fuori del territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate.

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 12, del suddetto regolamento, deve essere interpretato nel senso che sostanze che al momento della loro importazione nel territorio dell’Unione europea non sono state registrate conformemente al suddetto regolamento, possono essere esportate fuori da tale territorio.

Dalla redazione