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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 18/01/2011, n. 32
D. Min. Sviluppo Econ. 18/01/2011, n. 32
D. Min. Sviluppo Econ. 18/01/2011, n. 32
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legisla |
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CAPO I - Criteri |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi relativi ai sistemi di misu |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto»: il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-005»: l'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; |
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Art. 3 - Controlli successivi1. I sistemi di misura, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti |
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Art. 4 - Criteri per la verificazione periodica1. La periodicità della verificazione dei sistemi di misura è fissata nell'allegato I. 2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei sistemi di misura sono pari a quelli fissati nell'allegato MI-005, punto 2, per i |
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Art. 5 - Criteri per i controlli metrologici casuali1. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più prove previste per la verificazione periodica di cui all'a |
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Art. 6 - Criteri per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica1. La verificazione periodica dei sistemi di misura è effettuata da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere, a seguito dell |
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Art. 7 - Criteri per i soggetti incaricati dei controlli casuali1. I controlli casuali dei sistemi di misura di cui all'articolo 2, lettera c), sono |
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CAPO II - Verificazione periodica |
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Art. 8 - Generalità1. I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la periodicità fissata nell'allegato I che decorre dalla data dell |
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Art. 9 - Obbligo del contrassegno di avvenuta verificazione periodica1. I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono muniti, oltr |
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Art. 10 - Procedure per la verificazione periodica1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei singoli tipi di sistemi di misura sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, con esclusione di qualsiasi operazione che comporta la rimozione di sigilli di protezione o lo smontaggio di componenti e tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione iniziale della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa Raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto. |
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Art. 11 - Esecuzione della verificazione periodica1. La verificazione periodica è eseguita da laboratori autorizzati dall'Unioncamere, che offrono garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. I laboratori possono appartenere anche alle Camere di commercio. 2. Ai fini dell'autorizzazione Unioncamere accerta l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo pe |
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Art. 12 - Verificazione periodica eseguita dai fabbricanti di sistemi di misura1. Il fabbricante di sistemi di misura munito di un'approvazione del proprio sistema |
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Art. 13 - Strumenti difettosi - Strumenti riparati1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano non conformi ai requisiti prescritti, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché muniti del contrass |
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Art. 14 - Obblighi degli utenti metrici1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica: a) comunicano alla Camera di commercio |
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Art. 15 - Elenco utenti metrici1. Le Camere di commercio integrano l'elenco degli utenti metrici, previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con i dati degli utenti dei sistemi di |
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Art. 16 - Vigilanza1. Le Camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazion |
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CAPO III - Riconoscimento idoneità laboratori |
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Art. 17 - Condizioni1. È consentito ai laboratori autorizzati di effettuare sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei sistemi di misura alle condizioni di cui all'articolo 22. 2. I laboratori s |
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Art. 18 - Modalità di autorizzazione1. Ai fini dell'autorizzazione, i laboratori interessati presentano domanda di autorizzazione a Unioncamere che, per il relativo procedimento di valutazione, si avvale di norma della Camera di commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede operativa dell'attività di verifica, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La domanda contiene: a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per le quali si chiede l'autorizzazione ad effettuare la verificaz |
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Art. 19 - Vigilanza sui laboratori1. La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è esercitata da Unioncamere, che si avvale di norma della Camera di commercio competente per territorio, con una frequenza di norma annuale, ed è final |
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Art. 20 - Obbligo di registrazione e di comunicazione1. I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento |
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Art. 21 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione1. Nel caso in cui una Camera di commercio riscontra violazioni alle disposizioni del presente decreto nell'operato di un laboratorio autorizzato lo comunica immediatamente a Unioncamere. 2. L'autorizzazione per la verificazione periodica è sospesa dall'Unioncamere qualora siano accertate una o più delle seguenti circostanze: |
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Art. 22 - Indipendenza del laboratorio1. Nei casi in cui il laboratorio esercita anche l'attività di assistenza o riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie |
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Art. 23 - Disposizioni transitorie1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella |
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Allegato I - Periodicità della verificazione degli strumenti in funzione del tipo di sistema di misurazione (Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)
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Allegato II - Disegno indicativo di libretto metrologico (articolo 4, comma 3; articolo 8, comma 5; articolo 14, comma 1, lettera b))Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato III - Disegni contrassegni (articolo 4, comma 5; articolo 8, comma 3; articolo 9, comma 1; articolo 10, commi 6 e 8)Parte di provvedimento in formato grafico |
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