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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 18/10/2007, n. 55
D. Pres.P. Bolzano 18/10/2007, n. 55
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- D.P.G.P. 19/05/2008, n. 24
- D. Pres. P. 16/03/2010, n. 17
- D. Pres. P. 10/05/2012, n. 14
- D. Pres. P. 27/02/2013, n. 7
- D. Pres. P. 11/04/2019, n. 11
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui è possibile l'ampliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi. Inoltre, determina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e la loro utilizzazione; ciò in esecuzione degli articoli 29, comma 5, 44bis, comma 2, 107, comma 11, e 128 della |
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Art. 2 - Numero complessivo di letti esistenti1. Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliam |
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Art. 3 - Calcolo del numero dei posti letto1. La base per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi è il numero dei posti letto dell'esercizio esistenti alla data del 1° ottobre 1997. L'unità di misura è costituita dalla superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra. |
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Art. 4 - Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico1. Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della metà, quelli delle case per ferie non vengono considerati. 2. Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A. Ai sensi dell'articolo 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali: |
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Art. 5 - Indici di edificazione in zone edificabili1. Gli esercizi ricettivi, quelli di somministrazione di pasti e bevande e quelli di somministrazione di bevande siti in zone edificabili, in caso di ampliamento dei rispettivi edifici possono raggiungere le superfici lorde di piano indicate negli articoli 7, 10 e 11, anche in deroga alla densità edilizia prevista dal piano urbanistico. Vanno osservate le seguenti prescrizioni: a) altezza dell'edificio ammessa: quella prescritta dal piano di attuazione. Se non è prescritto un piano di attuazione o |
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Art. 6 - Indici di edificabilità al di fuori di zone edificabili1. Per gli esercizi ricettivi, per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande e per gli esercizi di somministrazione di bevande esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottopost |
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Art. 7 - Standards delle superfici lorde di piano per l'ampliamento di esercizi ricettivi1. Con riferimento all'indice di ampliamento calcolato ai sensi dell'articolo 8 ed alla classificazione progettata ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, vengono stabiliti i valori massimi in metri quadri di superficie lorda di piano dell'esercizio di cui all'allegato D. Esercizi con almeno tre stelle possono costruire ulteriore superficie lorda di piano, calcolata moltiplicando l'indice di ampliamento di cui all'articolo 8 con 22 metri |
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Art. 8 - Indice di ampliamento1. Nelle zone turistiche sviluppate e nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda di piano ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3, secondo le seguenti modalità: |
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Art. 9 - Zone per strutture turistiche1. Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e nei Comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico possono, nell'ambito di un programma generale, essere previste zone per strutture turistiche. Nelle zone turistiche sviluppate e fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, possono essere previste zone per sale da ballo ai sensi dell'articolo 4 della disciplina sugli esercizi pubblici e, nell'ambito di un programma di sviluppo turistico in osservanza dei commi seguenti, zone per strutture turistiche per esercizi ricettivi. 2. Il comune competente per territori |
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Art. 10 - Edifici sottoposti a tutela storico-artistica1. Per edifici sottoposti a tutela storico-artistica si può derogare dai valor |
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Art. 11 - Standards per l'ampliamento di esercizi di somministrazione di pasti e bevande e di esercizi di somministrazione di bevande1. Gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 3 della disciplina sugli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000 possono essere ampliati per il miglioramento qualitativo. Il numero degli esistenti posti a sedere si ottiene dividendo la superficie utile dell'esistente sala da pranzo per 1,2. Per il numero dei posti a sedere così determinato può essere realizzata una superficie lorda di piano pari a cinque metri quadrati per ogni posto a sedere. |
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Art. 12 - Campeggi1. Per i campeggi esistenti il piano urbanistico determina la misura della possibile edificazione tenendo conto delle esigenze qualitative di alloggi del personale. In ogni caso nella zona esistente pu&o |
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Art. 13 - Comunicazione dati1. L'Istituto provinciale di statistica comunica alla ripartizione urbanistica il num |
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Art. 14 - Norma transitoria1. La superficie lorda di piano totale degli esercizi ricettivi che prima dell'entrat |
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Allegato A (articolo 4, comma 2) ZONE ECONOMICAMENTE DEPRESSE- Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra, S. Giovanni e Lutago) - Annerivo - Bronzolo - Brennero - Fortezza - Campo di Trens - Gargazzone - Glorenza - Curon Venosta - Valle di Casies - S. Candido (ad eccezione del capoluogo) - S. Genesio A |
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Allegato B (articolo 4, comma 3) ZONE TURISTICHE FORTEMENTE SVILUPPATE- Badia - Castelrotto |
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Allegato C (articolo 4, comma 4) ZONE TURISTICHE SVILUPPATE- Valle Aurina (solo Cadipietra, S. Giovanni e Lutago) - Aldino - Lagundo - Andriano - Ora - Barbiano - Postal - Nova Ponente - Marebbe - Appiano sSdv - Velturno |
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Allegato D (articolo 7, comma 1)Parte di pro |
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