Delib. G.R. Lombardia 24/11/2011, n. IX/2524 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. G.R. Lombardia 24/11/2011, n. IX/2524

Vigilanza e controllo sugli enti del sistema regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 1-Bis e 5-quater, l.r. 27 dicembre 2006, n. 30.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 20/06/2022, n. XI/6520
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Testo del provvedimento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;

Visto l’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;

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Allegato A - Modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sugli enti del sistema regionale, ai sensi dell’art. 1, commi 1 bis e 5 quater, l.r. 27 dicembre 2006, n. 30

N1

Regione Lombardia si avvale degli enti del sistema nell’espletamento delle proprie funzioni, assegnando le risorse necessarie per lo svolgimento di compiti e attività gestionali.

Gli enti non possono, perciò, sottrarsi ai principi di legittimità e trasparenza e alle regole di buona gestione che informano l’azione amministrativa a tutela del pubblico interesse; devono, al contrario, concorrere con la Regione Lombardia alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

A regione Lombardia spetta assicurare adeguati presidi di vigilanza e controllo, nell’interesse della collettività e della tenuta complessiva del sistema regionale.

Il controllo è dunque finalizzato al perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, caratterizzandosi come strumento qualificato di orientamento dei sistemi di gestione.

Il controllo regionale sugli enti si ispira ai seguenti criteri:

- continuità e sistematicità. I controlli non sono occasionali né episodici ma si svolgono con regolarità, in modo articolato;

- graduazione dei rischi. I controlli sono prioritariamente indirizzati nelle aree a maggior esposizione a rischio;

- economicità e celerità. I controlli devono contemperare costi e benefici, anche in termini di tempo.

 

La differenziazione dei controlli

Come voluto dal legislatore, gli enti partecipano al sistema regionale per gradi; il diverso livello di appartenenza al sistema si basa sull’intensità del legame con Regione Lombardia e si riflette nella collocazione dei vari enti all’interno degli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006.

Il controllo sugli enti deve parimenti procedere secondo il medesimo principio della diversificazione.

I criteri differenziali da utilizzare, in combinazione tra loro, per impostare adeguate strategie di controllo sono:

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Allegato B - Criteri differenziali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato C - Mappa dei controlli in applicazione dei criteri differenziali

Parte di provvedimento in formato grafico

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