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Circ.Ass.R. Sicilia 03/10/2007

Circolare esplicativa della L.R. 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013". (Avviso di rettifica in B.U. 2.11.2007, n. 52).
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TESTO DEL DOCUMENTO



Con la presente circolare si intendono fornire alcune preliminari indicazioni in merito alle norme contenute nella legge regionale 21 agosto 2007, n. 20,R inerente "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007/2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 40, parte I, del 31 agosto 2007 ed entrata in vigore il 1° settembre 2007.

Art. 1, comma 2, lett. a) - Il comma 2, lett. a) dell'art. 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 7 ter della legge n. 109/94, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, statuendo che "L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi". La finalità della disposizione è quella di integrare quanto previsto dall'originaria disposizione legislativa in cui il predetto Ufficio veniva considerato come generica articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici con le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene individuata la tipologia delle strutture operative, tra cui sono previsti i servizi richiamati dal comma 2 dell'art. 1 di cui è questione. Conseguentemente, in base alla disposizione normativa in esame, ogni sezione dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici costituisce un servizio dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

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