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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 22/10/2007, n. 18
L. R. Basilicata 22/10/2007, n. 18
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/03/2009, n. 7
- L.R. 16/04/2013, n. 7
- L.R. 04/03/2016, n. 5
- L.R. 24/07/2017, n. 19
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, nel rispetto dell’art. 117, comma 3, della Costituzione e |
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Art. 2 - Competenze della Regione e dei Comuni1. La Regione, al fine di garantire la tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili, propone al Ministero delle Infrastrutture, per il successivo inoltro al CIPE, il riparto dei finanziamenti assentiti in base allo stato della ricostruzione. 2. Le funzioni ed i compiti di gestione delle risorse finanziarie e degli interventi per il completamento dell’oper |
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Art. 3 - Gestione delle risorse finanziarie1. I Comuni, nell’ambito delle attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assentite, fissano i criteri per l’applicazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, destinando alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato risorse non inferiori all’80% di quelle disponibili. Le risorse destinate agli interventi sul patrimonio pubblico di competenza degli enti locali non possono eccedere il 20% di quelle disponibili, fatti salvi i limiti di cui all’art. 33, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che approv |
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Art. 3bis - Acquisto in luogo della riparazione e/o ricostruzione |
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Art. 4 - Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria1. Hanno diritto al finanziamento in via prioritaria, nei limiti dei contributi spettanti in base al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, i soggetti individuati all’art. 3, comma 2°, della legge 23 gennaio 1992, n. 32. 2. A tal fine, ai proprietari sono equiparati: a) i soggetti individuati all’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 anche in presenza di domanda di contributo presentata dal proprietario; |
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Art. 5 - Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Unicità dell’abitazione1. Le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze abitative, di cui i comuni dispongono, sono utilizzate conformemente a quanto stabilito all’art. 3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive delibere C.I.P.E. di attuazione. 2. A tal fine il requisito della unicità dell’abitazione va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare di fatto conviventi con il richiedente e non viene meno nel caso in cui il richiedente medesimo o i suoi famil |
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Art. 6 - Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Residenza1. La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa, spettano ai soli soggetti residenti nell’abitazione danneggiata dagli eventi sismici. 2. A tal fin |
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Art. 7 - Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Danno1. La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa, spetta ai soli soggetti la cu |
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Art. 8 - Ulteriori criteri1. I Consigli comunali, ai fini dell’approvazione, ovvero dell’adeguamento delle graduatorie di cui al precedente articolo 1, possono stabilire ulteriori crit |
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Art. 8 bis - Utilizzo economie1. |
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Art. 8ter - Utilizzo ulteriori economie |
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Art. 9 - Domande ex legge 21 gennaio 1988, n. 12 e legge regionale 7 settembre 1981 n. 371. Ai fini della collocazione nelle graduatorie di cui al precedente art. 2, le doman |
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Art. 10 - Quote di saldo, aggiornamenti di contributi perizie di variante e suppletive1. I Consigli comunali con apposita deliberazione possono utilizzare una quota delle risorse assegnate dal C.I |
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Art. 11 - Opere strutturali e condominiali1. Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell’edificio, la sua di |
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Art. 12 - Perizie presentate ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 371. Le richieste di contributo presentate dagli imprenditori agricoli o dai proprietar |
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Art. 13 - Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo1. I contributi di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, articoli 10 e 11 e quelli di cui all’articolo 3 della presente legge sono concessi unitamente al permesso a costruire con provvedimento del responsabile del competente ufficio comunale, previo parer |
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Art. 14 - Ulteriori adempimenti dell’attività di ricostruzione1. Al fine del sollecito completamento degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio privato, il permesso a costruire ed il buono contributo, emessi dopo l’entrata in vigore della presente legge dal responsabile del competente Ufficio comunale, hanno una validità no |
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Art. 15 - Liquidazione saldo finale1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, articolo 21, comma 2°, lettera c), il beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, è tenuto a presentare, entro centoventi giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa: |
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Art. 16 - Decadenza dei contributi1. Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, nei casi previsti al precedente art. 14, com |
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Art. 18 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti norme: |
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Art. 19 - Norma transitoria1. Sono fatti salvi gli effetti della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 49. |
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Art. 20 - Dichiarazione di urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino |
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