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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 26/06/1980, n. 90
L.R. Lazio 26/06/1980, n. 90
- Determ. Dir. R. 08/10/2024, n. G13241
- Determ. Dir. R. 10/10/2023, n. G13376
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- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 16/04/2002 n. 8
- L.R. 06/09/2001, n. 24
- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 22/05/1997, n. 11
- L.R. 22/07/1993, n. 31
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Art. 1La presente legge, nell’ambito delle norme previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 R e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, R definisce, discipli |
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Art. 2 - (Permesso di ricerca)La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito di permesso. Il |
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Art. 3L’istanza per il permesso di ricerca delle acque minerali e termali deve indicare: a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente. Qualora la richiesta provenga da una società alla domanda dovrà essere allegata copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato del tribunale dal quale r |
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Art. 4Il permesso di ricerca di acqua minerale e termale è rilasciato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria, previo parere de |
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Art. 5 - (Durata, cessione del permesso e diritto proporzionale)Il permesso di ricerca non può avere validità superiore ai tre anni. Il permesso può essere prorogato per una sola volta e per un periodo non ecc |
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Art. 6 - (Lavori di ricerca)I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca. È fatto obbligo al ricercatore, pr |
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Art. 7 - (Rinvenimenti)Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta entro quindici giorni alla Giunta regionale dell’avvenuto rinvenimento. |
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Art. 8 - (Decadenza e revoca del permesso)La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’industria, dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando: a) senza giustificato motivo non si è d |
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Art. 9 - (Coltivazione delle acque minerali e termali)La coltivazione delle acque minerali o terminali può essere effettuata soltanto da soggetti di comprovata capacità |
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Art. 10 - (Zone di protezione)Costituiscono zone di protezione igienico - sanitaria le estensione territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico - sanita |
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Art. 11 - (Domanda di concessione)La domanda di concessione è rivolta alla Giunta regionale e deve contenere: a) generalità, domicilio e titoli professionali del richiedente; b) ubicazione e denominazione delle sorgenti; |
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Art. 12 - (Provvedimento di concessione)Il provvedimento di concessione è rilasciato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 40. Il provvedimento di concessione contiene: a) le generalità del concessionario e l'indicazione del suo domicilio, da eleggersi, in un comune della Regione Lazio; |
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Art. 13 - (Riconoscimento)Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorità competenti ai sensi dell’artico |
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Art. 14 - (Pertinenze)Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali e termali. Il bene oggetto della con |
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Art. 15 - (Utilizzazione)L’utilizzazione delle acque minerali e termali per scopi igienico - sanitari e terapeutici può avvenire sulla base delle vigenti norme igienico - sa |
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Art. 16L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale c |
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Art. 17 - (Istanza per l’autorizzazione)Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/ o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al Presidente della Giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre, a complemento, alla domand |
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Art. 18 - (Decreto di autorizzazione)Il decreto di autorizzazione rilasciato dal Presidente della Giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre il provvedimento deve indicare: 1) per gli stabilimenti termali: |
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Art. 19 - (Violazione delle norme igienico - sanitarie)Ferma restando l’applicazione dell’articolo 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igi |
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Art. 20L’acqua minerale non può essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all’articolo 18, n. 2 lettera b) |
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Art. 21 - (Erogazioni di mescita)Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell’articolo 15 della presente legge, può |
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Art. 22 - (Esercizio e sospensione)Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita dalla Giunta regionale la sospensione dell’attività per grave e gius |
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Art. 23 - (Diritti) |
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Art. 24 - (Ampliamenti)Per le utilizzazioni di nuove captazioni di un’acqua già riconosciuta, previa analisi chimica e batteriologica, è necessaria l’autorizzazione ril |
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Art. 25 - (Tariffe e prezzi)Le tariffe delle singole cure termali nonché i prezzi di vendita dell’acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla |
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Art. 26 - (Durata della concessione)La concessione di cui all’articolo 12 della presente legge non può avere durata superiore ad anni trenta. |
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Art. 27 - (Scadenza del termine)Alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 12, la concessione può essere rinnovata sempreché il concessionario abbia cur |
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Art. 28 - (Rinuncia)Il concessionario può rinunciare alla concessione mediante dichiarazione scritta rivolta alla Giunta regionale senza apporvi condizione alcuna. Sulla |
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Art. 29 - (Decadenza e revoca)La Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, nonostante diffida: a) abbia violato quanto disposto all’articolo 13, a |
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Art. 30 - (Controlli, vigilanza, indagini)La Giunta regionale provvede alla vigilanza e al controllo sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali e di imbottigliamento ogge |
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Art. 31 - (Sanzioni)Chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. |
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Art. 32Le spese per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente. |
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Art. 33 - (Concessioni vigenti)Le concessioni e le subconcessioni di cui alla legge 3 aprile 1961 n. 283 vigenti all’atto di entrata in vigore della presente legge sono confermate |
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Art. 34 - (Direzione unica)Al fine di disciplinare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali, qualora più concessioni derivino da un unico bacino e la mancanza di |
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Art. 35 - (Archivio dati)È istituito un archivio dati delle acque minerali e delle terme della Regione Lazio. La form |
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Art. 36 - (Piano regionale per le attività concernenti le acque minerali e termali)Nel quadro più generale del piano di sviluppo economico della Regione Lazio e di un’organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonché nell’interesse pubblico generale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con la collaborazione delle province, comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle istituzioni universitarie, redige un piano regionale del settore delle acque minerali |
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Art. 37 - (Redazione e adozione del piano)Il piano regionale per le attività minerali e termali sarà redatto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la redazi |
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Art. 38Nella redazione del piano regionale potranno essere effettuati stralci in relazione all’urgenza e al rilievo socio - economico dei problemi connessi |
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Art. 39Entro quattro mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attività termali e minerali e/ o stralci dello stesso, i comuni adegueranno ad esso i |
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Art. 40 - (Commissione consultiva)Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il P |
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Art. 41Il presidente della commissione potrà far intervenire di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti nei problemi trattati nelle |
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Art. 42 - (Compiti della commissione)La commissione di cui all'articolo 40 deve: a) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti; |
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Art. 42-bis - (Parere della commissione) |
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Art. 43 |
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Art. 44 - (Disposizioni finanziarie)I proventi di cui al primo comma dell’articolo 23 della presente legge che saranno introitati dalla Regione e che si presumono in annue L. 20.000.000 saranno imputati al capitolo n. 32119 che si istituisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale annuale 1979 e nel bilancio pluriennale con la seguente denominazione: “Diritti proporzionali versati alla Regione dagli esercenti di sorgenti di acque minerali e termali nel territorio del Lazio” e con lo stanziamento, di L. 20.000.000 annue. La quota dei proventi di cui al precedente comma, di competenza |
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