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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 04/12/2006, n. 29
L. R. Valle D'Aosta 04/12/2006, n. 29
- L.R. 13/07/2020, n. 8
- L.R. 22/12/2017, n. 23
- L.R. 14/11/2016, n. 19
- L.R. 03/08/2015, n. 16
- L.R. 30/03/2015, n. 6
- L.R. 18/07/2012, n. 21
- L.R. 21/05/2012, n. 15
- L.R. 29/03/2007, n. 4
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di: |
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE |
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Art. 2 - (Definizione di attività agrituristiche)1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente: a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). “Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito” N9 l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a |
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Art. 3 - (Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività)1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, devono: a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima; b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG); c) essere ubicate nel centro aziendale. 2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale. |
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CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE |
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Art. 4 - (Elenco degli operatori agrituristici)1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione. 2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica, con deliberazione della Giunta regionale e che, ol |
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Art. 5 - (Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici)1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della |
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Art. 6 - (Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici)1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinat |
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Art. 7 - (Corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica e esame di idoneità) |
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Art. 8 - (Attestato di complementarietà)1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è |
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Art. 9 - (Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)1. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amminist |
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Art. 13 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica) |
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Art. 14 - (Addetti all’attività agrituristica)1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'operatore può avva |
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Art. 15 - (Requisiti igienico-sanitari)1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle atti |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE |
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Art. 16 - (Iniziative agevolabili)1. Gli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative: a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse; b) |
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Art. 17 - (Agevolazioni)1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, N36 nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, "di durata ventennale" N45, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi. N24 1-bis. |
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Art. 18 - (Domande per la concessione delle agevolazioni)1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa “e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della |
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Art. 19 - (Vincolo di destinazione)1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data |
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Art. 20 - (Revoca delle agevolazioni)1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario: a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1; b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4; |
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CAPO V - DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE |
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Art. 23 - (Disposizioni urbanistiche)1. L'attività agrituristica rientra tra le attività di carattere agro-silvo-pastorale ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera b), della L.R. 11/1998. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili, ad ogni effetto, alle abitazioni rurali. N24 2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), prescind |
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Art. 24 - (Accessibilità alle strutture)1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attività svolta, devono risultare accessibili almeno: |
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Art. 26 - (Classificazione delle aziende agrituristiche)1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti. 2. L'at |
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Art. 27 - (Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche)1. Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE |
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Art. 28 - (Trattamento dei dati)1. In relazione alle finalità di cui alla presente legge, la struttura compete |
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Art. 29 - (Vigilanza)1. La struttura competente può disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il rispetto degli obblighi e degli adempi |
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Art. 30 - (Sanzioni)1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100. 2. |
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Art. 31 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: |
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Art. 32 - (Fondo di rotazione)1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la |
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Art. 33 - (Gestione del fondo di rotazione)1. Il fondo di cui all'articolo 32 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse: a) stanziamento iniziale previsto dalla pre |
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Art. 34 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2006 in euro 550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008: |
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Art. 35 - (Disposizioni transitorie)1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 27/1995 sono iscritti d'ufficio n |
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Art. 36 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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