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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 14/09/2006, n. 15-68/Leg.
D. Pres.P. Trento 14/09/2006, n. 15-68/Leg.
- D. Pres. P. 03/09/2021, n. 17-51/Leg.
- D. Pres. P. 17/07/2020, n. 8-21/Leg.
- D. Pres. P. 20/07/2015, n. 9-23/Leg.
- D. Pres. P. 27/08/2012, n. 17-92/Leg.
- D. Pres. P. 24/11/2009, n. 29-31/Leg.
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) “piani e programmi”: gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione indicati agli articoli 3 e 3-bis e comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, adottati mediante una procedura legislativa amministrativa o negoziale dagli enti locali o dai parchi naturali provinciali, nonché le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente; N18 |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. Sono sottoposti a valutazione strategica: a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti: 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli; 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale; b) i piani e i programmi per i quali, in con |
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Art. 3-bis - Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale n. 1 del 2008 sono sottoposti a valutazione strategica, ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento. 2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a rendicontazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale n. 1 del 2008 e del presente regolamento. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali si osservano le disposizioni |
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Art. 4 - Rapporto ambientale1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica, prima dell'adozione e ai fini della stessa, il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma. 2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica degli strumenti di pianificazione territorial |
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Art. 5 - Pubblicità e consultazioni1. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalle norme vigenti concernenti la fase di pubblicità dei piani o dei programmi in corso di formazione. Il soggetto competente mette in ogni caso a disposizione del pubblico le p |
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Art. 5-bis - Parere della struttura ambientale1. Contestualmente al deposito previsto |
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Art. 6 - Fase decisionale1. Il soggetto competente adotta il piano o il programma considerando il rapporto ambientale di cui all'articolo 4 e le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 5. |
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Art. 7 - Monitoraggio dei piani e dei programmi1. Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisti, e di adottare eventuali misure correttive. |
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Art. 8 - Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale |
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Art. 9 - Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione strategica, la valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale n. 11 del 2007, è ricompresa nell'ambito della valutazione strateg |
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Art. 10 - Sperimentazione della contabilità ambientale1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale adotta con propria deliberazione un programma per la contabilità ambientale, finalizzato alla predisposizione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte della Provincia Autonoma di Trento e di altri enti pubblici che partecipano alla sperimentazione. |
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Art. 11 - Valutazione preliminare dei progetti normativi |
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Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. 1-bis. I piani dei parchi naturali provinciali e le relative varianti, nonché le varianti ai piani regolatori generali la cui prima adozione intervi |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della R |
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Allegato I - Contenuti del rapporto ambientale di cui all’articolo 4Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4, comma 3, fatto salvo l'articolo 4, commi 4 e 5, sono: a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; b) analisi di coerenza con le esigenze di sviluppo sostenibile e valutazione della ricaduta del piano o programma sull’ambiente, tenendo anche conto dei fattori economici e socia |
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Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, comma 41. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; |
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Allegato III - Linee guida per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territorialeProvincia autonoma di Trento
Introduzione Le presenti Linee guida costituiscono il modello procedurale di riferimento per l’autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali, ai sensi dell’articolo 6 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, e costituiscono specificazione delle disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. I piani provinciali di settore, le cui previsioni hanno effetto conformativo sotto il profilo urbanistico, restano soggetti alla disciplina sulla valutazione strategica stabilita dal presente regolamento. Per i medesimi piani le presenti Linee guida valgono come possibile riferimento tecnico.
1. Quadro di riferimento La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE e in sede provinciale recepita attraverso le presenti disposizioni regolamentari concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, previste dall’articolo 11 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, si basa sull’applicazione del principio di prevenzione e quindi sulla considerazione dei possibili impatti, in primo luogo ambientali, nei vari processi decisionali. Obiettivo è quello di integrare le verifiche ambientali all’atto dell’elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS si configura come procedura che accompagna l’iter decisionale, garantendo una scelta ponderata tra le possibili alternative alla luce degli indirizzi di piano e dell’ambito territoriale in cui si opera. La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sul territorio e sull’ambiente, segna il riconoscimento dell’utilità della valutazione per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione di governo territoriale. In questo quadro le norme di riferimento sono di seguito riportate: - Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; - l.p. 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), art. 11; - decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), ai sensi dell’articolo 11 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10; - l.p. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette); - l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), art. 6; - l.p. 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale), Allegato E Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani; - decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/leg. (Regolamento concernente le procedure per l’individuazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, per l’adozione e l’approvazione delle relative misure di conservazione e dei piani di gestione delle aree protette provinciali, nonché la composizione, le funzioni e il funzionamento della cabina di regia delle aree protette e dei ghiacciai e le disposizioni per la valutazione di incidenza, articoli 37, 38, 39, 45, 47 e 51 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11).
La Direttiva 2001/42/CE definisce le prescrizioni generali che gli Stati membri devono tenere in considerazione in sede di elaborazione dei piani e dei programmi, con “l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi”. L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione, chiarendo che “viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (…); b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE”. L’articolo 4 precisa che la valutazione strategica “deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”. L’articolo 5 stabilisce che, ai fini dell’elaborazione del piano o del programma, deve essere redatto un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione da allegare a essi in sede di adozione. Nel rapporto ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative esistenti alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma.” La disciplina della valutazione strategica è delineata nel quadro normativo nazionale dal d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni. Il documento “Linea guida per la valutazione ambientale strategica (VAS)”, predisposto dalla Direzione generale VIA del Ministero dell’Ambiente nell’ambito della regolamentazione dei Fondi strutturali 2000-2006, costituisce un ausilio metodologico per la valutazione strategica.
1.2 Sintesi delle fasi della valutazione Le principali fasi della valutazione strategica, nell’ambito di un processo integrato piano/valutazione, sono: la verifica di assoggettabilità, che comporta la redazione di un apposito documento per la verifica di assoggettabilità, al fine di decidere se il piano vada o meno sottoposto a valutazione strategica; l’elaborazione del rapporto ambientale, che documenta le modalità con cui è stata integrata la variabile ambientale, richiamando, tra l’altro, le alternative di piano individuate, la stima dei possibili effetti significativi sull’ambiente e la valutazione tra le alternative, le eventuali misure di mitigazione e compensazione, nonché le misure di monitoraggio. Il rapporto ambientale è integrante e sostanziale del piano e ne supporta la procedura di approvazione. l’informazione sulla decisione, che vede la redazione di una dichiarazione di sintesi a cura del soggetto competente all’adozione del piano, in cui si illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei risultati delle consultazioni, del parere motivato espresso dagli organi competenti, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative ragionevoli che sono state individuate. La dichiarazione di sintesi, il piano adottato e le misure di monitoraggio previste sono messe a disposizione del pubblico. In questo quadro la tabella seguente riporta le principali fasi di elaborazione del rapporto ambientale.
PRINCIPALI FASI DI ELABORAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
1.3 Disciplina provinciale La Provincia autonoma di Trento, con l’articolo 11 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10, ha stabilito il recepimento della direttiva 2001/42/CE attraverso il presente regolamento, assicurando peraltro l’armonizzazione della valutazione ambientale dei piani e dei programmi, sotto l’aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dalle norme provinciali in materia. Nel quadro della direttiva 2001/42/CE, le disposizioni regolamentari stabiliscono all’articolo 4 contenuti e modalità del rapporto ambientale nonché l’approvazione con deliberazione della Giunta provinciale delle indicazioni metodologiche per la redazione del rapporto ambientale afferente gli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi naturali provinciali, nonché l’autovalutazione degli stessi. Ai sensi della l.p. 23 maggio 2007, n. 11, con decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg sono state approvate le disposizioni per la valutazione di incidenza che, ai sensi della direttiva europea, è ricompresa nella VAS al fine di considerare gli effetti diretti e indiretti su habitat e specie presenti nei siti e nelle zone della rete Natura 2000.
1.4 L’integrazione ambientale nella disciplina urbanistica provinciale La disciplina urbanistica provinciale prevede che il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge urbanistica sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. Come chiarito dall’articolo 6, comma 1, della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), “l’autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all’atto dell’elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione”. Il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5, ed entrato in vigore il 26 giugno 2008, al termine del procedimento avviato nel settembre 2004 con l’approvazione del Documento preliminare, è stato integrato dalla valutazione strategica che ha accompagnato tutte le fasi di formazione del piano (tre distinte adozioni che si sono susseguite dal novembre 2006 al settembre 2007). Il rapporto ambientale del PUP illustra il processo di piano, verificandone i relativi contenuti rispetto agli assi strategici (identità, sostenibilità, integrazione, competitività) indicati dalla Giunta provinciale nel Documento preliminare nonché rispetto alle relative declinazioni negli indirizzi strategici del Piano di cui all’Allegato E (Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani). Con tali documenti il PUP chiarisce il carattere di autovalutazione del processo di valutazione strategica, in quanto attività non separabile dal progetto di piano, finalizzata a migliorare il processo decisionale attraverso la verifica continua della coerenza e dell’efficacia del piano. Il rapporto ambientale del PUP evidenzia in particolare due aspetti: in primo luogo la necessità di supportare un processo articolato nel tempo e capace di rispondere all’evoluzione del contesto territoriale; dall’altra la coerenza delle connessioni tra i diversi livelli di pianificazione - PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali - per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori e infine rispettare il principio di non duplicazione di cui all’articolo 9 della direttiva europea in materia di valutazione strategica. La legge urbanistica provinciale ha dunque integrato nella disciplina urbanistica tale procedura in termini di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale. La stessa legge distingue inoltre tra |
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Appendici
1 - Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità
2 - Tipologie di opere soggette a VIA e strumenti urbanistici di riferimento
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