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Circ.Ass.R. Sardegna 23/11/2006, n. 550

Circolare esplicativa del Piano Paesaggistico Regionale. Primo ambito omogeneo.
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[Premessa]



Consapevoli che le innovazioni introdotte dal Piano Paesaggistico Regionale rendono necessario un profondo mutamento nelle modalità di approccio alla lettura del territorio in ordine alle trasformazioni possibili, derivanti dal nuovo modo di intendere il paesaggio, e che tali innovazioni possono comportare momenti di perplessità e di incer

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Ambito di applicazione delle disposizioni del P.P.R.

In conformità a quanto consentito dalla L.R. n. 8 del 25 novembre 2004,R il P.P.R. è stato proposto, adottato ed approvato limitatamente all’ambito territoriale omogeneo costiero, comprendente i 27 ambiti di paesaggio individuati con riferimento ai criteri sp

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La disciplina transitoria

La disciplina transitoria ha la funzione di regolamentare la realizzazione degli interventi consentiti fino all’adeguamento dei piani urbanistici al P.P.R., conciliando le legittime aspettative pregresse con l’esigenza di garantire la tutela del territorio attraverso l’applicazione delle disposizioni del piano paesaggistico.

Il tener conto degli interessi coinvolti non può comunque comportare alcuna deroga alle norme dettate dal P.P.R. né uno svilimento dei valori paesaggistici in esso riconosciuti, e si traduce in una serie di regole articolate nei seguenti punti:

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L’individuazione dei Centri Storici

Particolare attenzione merita la trattazione della ammissibilità degli interventi nelle zone urbanistiche dei piani comunali che risultano interne al “centro matrice” individuato nella cartografia del P.P.R., il quale, considerato bene paesaggistico d’insieme, è soggetto alla normativa dello stesso P.P.R. indipendentemente dalla sua localizzazione nel territorio regionale.

Dal raffronto di tali perimetrazioni con quelle dei centri storici, quali appaiono nei piani urbanistici comunali, sono emersi sensibili scostamenti, peraltro più volte rilevati dalle amministrazioni comunali, derivanti dai fattori che hanno determinato le rispettive individuazioni, tra i quali le differenti scale adottate rispetto a quelle utilizzate nel P.P.R., i criteri seguiti nella perimetrazione, la documentazione storica di riferimento e le situazioni del tessuto urbanistico ed edilizio, soprattutto “di frangia”, che oggi si presenta in molti casi sostanzialmente modificato in modo irreversibile rispetto allo stato originario.

In altri termini l’ambito individuato co

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Gli interventi nelle zone agricole

Per gli interventi nell’agro il P.P.R. pone dei limiti e dei vincoli ad un uso arbitrario e non coerente con l’attività agro pastorale delle aree classificate zone E agricole dai piani comunali, con particolare riferimento alla realizzazione di residenze, per le quali sono imposti dal Piano Paesaggistico limiti rigorosi, con l’obiettivo prioritario di contenere i confini dell’urbanizzato delle cinture periurbane, di consentire l’effettivo esercizio delle attività agricole nelle aree produttive, e di salvaguardare i segni dei vecchi e nuovi paesaggi dell’agricoltura e della pastorizia.

Tali concetti informatori che sottendono gli indirizzi e le prescrizioni contenute nei Titoli I, II e III delle N.T.A. del P.P.R., si ritiene debbano riguardare non solo le attività che devono essere poste in essere dagli Enti Locali nell’adeguamento dei piani urbanistici ma anche gli interventi di trasformazione del suolo nel periodo transitorio, compreso tra l’entrata in vigore del P.P.R. e l’approvazione degli stessi piani urbanistici.

Si citano in particolare:

- l’art. 13, comma 4, punto b), laddove si ribadisce il concetto che le trasformazioni del territorio devono tendere, con particolare attenzione, alla salvaguardia delle aree agricole;

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Le attività ammesse dall’art. 15

Il comma 1 dell’art. 15, nel ribadire quanto già contenuto nel Decreto Urbani circa gli ambiti fatti salvi dal P.P.R., ammette l’attività edilizia nelle zone A e B delimitate nei piani urbanistici comunali mentre, per quanto riguarda le zone C, gli interventi sono consentiti se tali zone presentano i requisiti specificati nello stesso comma 1, tenendo presente che i confini con zone urbanistiche a destinazione differente dalla A o dalla B non costituiscono motivo di interclusione.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 12 per le sole zone omogenee C, D e G la realizzazione degli interventi è comunque subordinata, ove riguardino parti di territorio ricadenti nelle aree dei 300 metri dalla battigia, al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 11; quest’ultima condizione è da applicare anche per la realizzazi

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L’intesa come strumento di attuazione del P.P.R. secondo l’art. 11 delle N.T.A.

L’Intesa è una modalità di attuazione del PPR attraverso la quale la Regione, la Provincia, il Comune ed i privati concorrono, di comune accordo, alla valutazione delle iniziative proposte dai soggetti interessati in relazione al complessivo rispetto dei valori paesaggistici contenuti nel PPR ed alle regole generali e particolari in materia di urbanistica e di paesaggio, in ossequio ai principi di partecipazione democratica e di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio e nell’ambito delle specifiche attribuzioni di competenza istituzionale degli Enti Locali.

Ai sensi dell’art. 11 delle N.T.A. del

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Gli interventi da sottoporre all’Intesa nel periodo transitorio

Oltre le iniziative di cui sopra, che costituiscono veri e propri strumenti di attuazione del P.P.R., nel periodo transitorio di 12 mesi dall’approvazione del P.P.R. e fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici allo stesso, sono assoggettati alla procedura dell’intesa i seguenti interventi:

- opere entro i 300 metri dal mare, ricadenti nelle zone omogenee C, D e G, sempreché consentite dalle N.T.A. del P.P.R. (art. 12, 2 comma);

- interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni pa

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La procedura dell’intesa

La procedura dell’intesa prevista nel quadro delle N.T.A. trova particolare applicazione nella fase transitoria, fino all’adeguamento della pianificazione comunale e provinciale alle norme del P.P.R. Con riguardo soprattutto alla citata fase transitoria requisito di ammissibilità della richiesta è che gli interventi proposti all’intesa siano conformi alle prescrizioni del P.P.R.

Nel caso in cui si tratti di interventi di iniziativa privata, che devono essere inoltrati al Comune dai titolari interessati, è necessario da parte dell’amministrazione comunale accertare la volontà dei proprietari o altri aventi titolo a realizzare gli interventi stessi ovvero recepire le proposte degli interessati qualora non in contrasto con le previsioni della pianificazione comunale.

La richiesta di intesa è formulata da parte di ciascun comune alla Regione e riguarda tutti gli interventi rientranti nelle fattispecie sopra richiamate e per le quali vi sia interesse degli aventi titolo.

In casi particolari potranno essere prese in considerazione anche richieste di intesa ulteriori, relative ad interventi che non è stato possibile include

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Completamento degli interventi urbanistici ed edilizi compresi nei piani attuativi di cui al comma 4 dell’art. 15

Trattasi di piani urbanistici attuativi legittimamente autorizzati, ricadenti nel territorio dei Comuni dotati di P.U.C. approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 8 della L.R. n. 8/2004 (ossia P.U.C. adeguati ai vecchi PP.TT.PP.) e di quelli riguardanti le stesse fattispecie, localizzate oltre la fascia di rispetto costiero dei 2000 metri dalla battigia, che interessano i Comuni dotati di Piani urbanistici generali

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Interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia cui all’art. 15, 5 comma

Riguarda le strutture esistenti, localizzate nelle zone D, E, F, G e H previste nei piani urbanistici comunali vigenti, attualmente destinate ad attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali, per i quali sono consentite, attraverso l’istituto dell’intesa, soltanto operazioni di riqualificazione urbanistica ed edilizia, intendendo con ciò escludere, nel periodo transitorio, operazioni di ampliamento delle attuali attività.

Rientrano tra le fattispecie d

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