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Deliberaz. G.R. Umbria 15/02/2017, n. 113

Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.” e la conseguente proposta dell’assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380 R e smi (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e le recenti modifiche introdotte allo stesso con D.lgs 25 novembre 2015, n. 222, con particolare riferimento ai commi 1, 7 e 8-bis dell’art. 67;

Visti il decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “Nuove norme tecniche per le costruzioni” nonché la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617/CSLLPP;

Visti:

- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 R (Testo unico governo del territorio) con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 R e smi (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), con particolare riferimento al comma 1 dell’art. 206;

- le deliberazioni attuative in materia di “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, ancora in vigore con la trasposizione della L.R. n. 5/10 R nella L.R. n. 1/2015 R, dalla n. 165 alla n. 171 del 20 febbraio 2012;

Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10

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Documento istruttorio

Oggetto: Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.

La legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 R (nella parte trasfusa dalla legge regionale 5 del 27 gennaio 2010 “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”), all’art. 250, comma 1, lett. d) dispone che la Regione adotti i modelli dell’attestazione di cui all’art. 206 (Certificato di rispondenza e asseverazione) che prevede “Per i lavori di cui all’articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del D.P.R. 380/2001 R. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.”

Si rileva che, in base all’art. 206 della L.R. 1/2015 R e già dal 2010 con la legge 5/2010, l’azione prevista originariamente in capo alla pubblica amministrazione (art. 62 del D.P.R. 380/01), per questioni di tempestività e semplificazione amministrativa, è stata demandata al direttore dei lavori o al collaudatore, a seconda che l’opera sia esclusa dal collaudo e che ne sia invece assoggettata.

Il suddetto “certificato” discende dalla disciplina dell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 380/01 R che dispone: “Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto” recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

In pratica, il certificato di rispondenza risulta vincolante perché l’Amministrazione comunale rilasci il titolo abilitativo volto all’“utilizzazione degli edifici” ovvero delle strutture di cui all’art. 52 del D.P.R. 380/01 R realizzate con i sistemi costruttivi di cui all’art. 54 del medesimo decreto. Trattandosi, per la nostra regione, di costruzioni realizzate in zone sismiche, sono da contemplare, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. 380/01 R, anche quelle tipologie e quei sistemi costruttivi previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni - NTC08 (DM 14

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Allegato 1 - Dichiarazione di regolare esecuzione e Certificato di rispondenza, ai sensi dell’art. 67, DPR 380/2001 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, per opere non soggette a collaudo

Parte di provvedimento in formato grafico

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