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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/02/2017
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/02/2017
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/02/2017
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; |
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Art. 2. - Destinazione dei proventi1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito |
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Art. 3. - Campagne d'informazione su scala nazionale1. Ai sensi dell'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di prodotti da fumo attuano, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, campagne di informazione al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Le campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche in collab |
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Art. 4. - Installazione dei raccoglitori1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo s |
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Art. 5. - Campagne di informazione su scala locale1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, att |
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Art. 6. - Entrata in vigore e disposizioni finali1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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