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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Veneto 01/08/2006, n. 2438
Delib. G.R. Veneto 01/08/2006, n. 2438
Delib. G.R. Veneto 01/08/2006, n. 2438
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 02/03/2010, n. 571
- Delib. G.R. 29/10/2015, n. 1495
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE omissis |
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Allegato A - Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” - Criteri generali di ammissibilità delle istanze di contributoA.1 Finalità e destinatari dei contributi previsti dalla legge regionale n. 44/87 I contributi previsti dalla legge regionale n. 44/87 sono destinati agli interventi relativi agli edifici per il culto e a quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica di culto, appartenenti alle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione (art. 1, comma 3, legge cit.). I finanziamenti previsti dalla legge regionale (sia quelli comunali sia quelli regionali) si riferiscono ad edifici per il culto, o connessi al culto, situati in Comuni della Regione del Veneto, anche se gli Enti religiosi appartengono a Diocesi che sconfinano dal relativo ambito territoriale. Per “edifici per il culto”, si intendono quelli nei cui locali, in via istituzionale, vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli. A titolo di esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose. Per “edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica del culto”, si intendono quegli edifici nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono essere destinati all’alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell’attività pastorale. Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati ecc… La connessione dell’attività svolta alla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all’interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose. Sono finanziabili, infine, gli interventi su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto (art. 3, comma 1, legge cit.). |
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Allegato B - Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” - Disciplina degli interventi comunaliB.1 Obbligatorietà del fondo destinato agli edifici di culto L’articolo 1, comma 1, della legge 44/87 prevede che i Comuni riservino annualmente, all’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 12 della legge 28.2.1977 n. 10, R una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi. Tale previsione ha il carattere dell’obbligatorietà, confermata dalla previsione del comma 2 del medesimo articolo della L.R. 44/87, il quale dispone che la quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità ai programmi approvati. Gli interventi comunali previsti nell’articolo in commento saranno assunti con delibera del Consiglio comunale. I Comuni potranno dunque deliberare annualmente, con adeguata motivazione (carenza di domande pervenute, esiguità degli interventi richiesti, programmazione triennale che concentri il contributo in un unico intervento ecc…), anche percentuali inferiori alla quota base pari all’8% annuo, salvo comunque il conguaglio nell’arco di tre anni sulla base di un programma di interventi. Si precisa che la quota annua dell’8% è la quota minima da riservare nell’arco del triennio; ne consegue che è in facoltà dei Comuni accantonare, nell’esercizio della loro autonomia, quote superiori a quella prevista dalla legge regionale. Qualora i Comuni non abbiano provveduto all’erogazione della quota del fondo delle opere di urbanizzazione a seguito di mancanza di richieste nel periodo triennale, la quota così accantonata può essere utilizzata dal Comune per la realizzazione di interventi per opere di urbanizzazione primaria o secondaria attinenti agli edifici di culto (parcheggi, sistemazioni di spazi a verde attrezzato prospicienti gli edifici di culto ecc…). Al fine di una verifica degli effetti prodotti dalla legge regionale 44/87, è predisposto il Modello D.12 (Allegato. D) sul quale riportare i dati riferiti ai provvedimenti comunali assunti ai sensi di quanto sopra riportato, che sarà trasmesso ai Comuni per la compilazione. I Comuni provvederanno quindi alla sua restituzione alla Regione - Direzione Lavori Pubblici, all’indirizzo più avanti specificato, entro il termine di 90 giorni dalla data della nota di trasmissione. Nel caso di mancata risposta, sarà inteso che il Comune interessa |
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Allegato C - Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” - Disciplina degli interventi regionaliC.1 Generalità Oltre agli interventi a carico dei Comuni, a valere sui proventi degli oneri di urbanizzazione, la L.R. 44/87 prevede anche la concessione di contributi regionali, da erogare, di norma, sulla base delle domande e dei progetti presentati al Comune e che questo ha trasmesso alla Regione secondo quanto previsto nel precedente Allegato B - punto B.8 (art. 3, comma 1 legge cit.). C.2 Interventi finanziabili da parte della Regione L’ambito degli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo regionale è diverso da quello degli interventi comunali, infatti, la Regione concede contributi solo per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo. Sono pertanto escluse da tale ambito le opere di ordinaria manutenzione nonché le opere di nuova realizzazione. Circa le opere di ristrutturazione, si precisa che sono finanziabili solo se riferite a interventi compatibili con la tutela degli edifici destinati al culto, con esclusione, comunque, degli interventi di ricostruzione a nuovo. Per l’esatta individuazione degli interventi edilizi si rimanda a quanto già riportato nell’Allegato B - punto B.2. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 44/87, sono altresì oggetto di finanziamenti regionali gli interventi su beni mobili vincolati o vincolabili ai sensi del D.Lgs. 42/04. Secondo tale previsione, le confessioni religiose posso presentare direttamente alla Giunta regionale domande che riguardano, per esempio, interventi di restauro di pale d’altare, di strumenti quali gli organi, di cori lignei, di arredi, e di dipinti su tela. Infine, con l’art. 7 della Legge regionale 6.9.1991 n. 20, è stata introdotta la possibilità di concedere finanziamenti regionali per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto degli edifici adibiti al culto. C.3 Spese ammissibili a contributo Sono ammissibili a contributo le spese elencate all’art. 2 della Legge Regionale. C.4 Termini e modalità di presentazione delle domande alla Regione N2 Qualora il Comune non provveda, ai sensi di quanto previsto al punto B.6 dell’Allegato B, a trasmettere alla Regione, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, ovvero entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, le richieste di finanziamento pervenute, le confessioni religiose possono inoltrarle direttamente alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno (art. 3, comma 3 legge cit.). Dovrà inoltre essere presentata domanda diretta alla Regione, entro il medesimo termine del 31 maggio di ogni anno, anche nel caso di interventi su beni mobili, di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 44/87, o per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto. |
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Allegato D - Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” - Modulistica (Schemi domande - Dichiarazioni - Schede)- Mod. “D.1” - Domanda di contributo per Beni Immobili - Mod. “D.2” - Domanda di contributo per Beni Mobili - Mod. “D.3” - Domanda di contributo per Sistemi di Sicurezza e Antifurto - Mod. “D.4” - Elenco priorità da inviare al Comune (Allegato B - Punto B.4) |
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