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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 24/07/2006, n. 35
D. Pres.P. Bolzano 24/07/2006, n. 35
- D. Pres. P. 26/01/2023, n. 3
- D. Pres. P. 01/09/2015, n. 21
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento specifica i generali divieti, i vincoli e le limitazioni d’uso che possono essere introdotti nelle aree di tu |
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Art. 2 - Aree di tutela dell’acqua potabile1. La zona I di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge comprende la superficie di captazione ed è delimitata in base alla situazione geologica ed idrogeologica dell’area sorgiva, al tipo di captazione ed alla quantità d’acqua estratta. |
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Art. 3 - Aree di tutela dell’acqua potabile per risorse idriche già utilizzate1. Per le risorse idropotabili già utilizzate per l’approvvigionamento potabile pubblico prima del 17 luglio 2002 vigono, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della legge, le seg |
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Art. 4 - Studio idrogeologico semplificato1. Lo studio idrogeologico semplificato di cui all’articolo 18, comma 3 della legge fa riferimento alle planimetrie ufficiali esis |
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Art. 5 - Costi delle misure derivanti dall’applicazione dei vincoli di tutela1. Al gestore dell’acquedotto potabile spettano le spese dei lavori e delle misure derivanti dall’applicazione dei vincoli di tu |
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Art. 6 - Entrata in vigore1. Le misure di cui all’articolo 3, comma 1 sono adottate entro un anno dall’entrata in vigore del piano di tutela dell’acqua |
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Allegato A (articolo 2, comma 2)Per la zona I vigono le seguenti prescrizioni: a) sono ammesse solamente attività relative all’approvvigionamento idropotabile; b) la zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante manutenzione; c) lo studio idrogeologico volto a delimitare le aree di tutela dell’ |
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Allegato B (articolo 2, comma 6)Ambiti nei quali il decreto che istituisce le zone di tutela II e III può prescrivere divieti, vincoli e limitazioni per l’utilizzo del suolo:
a) costruzioni e lavori di scavo 1) costruzioni residenziali e industriali; 2) impianti viari, quali strade, tracciati ferroviari, strade d’accesso, parcheggi, aeroporti, stazioni ferroviarie; 3) gallerie; 4) smaltimento delle acque di scolo stradali; 5) piazzali di travaso e depositi commerciali di sostanze inquinanti, quali punti vendita carburante, impianti industriali che producono, trattano o depositano sostanze radioattive e sostanze inquinanti non o solo difficilmente degradabili; |
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Allegato C (articolo 3, comma 1, lettera a))Prescrizioni per la zona I per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti: a) sono ammesse solamente attività relative all’approvvigionamento idropotabile; b) la zona va recintata e la recinzione va sottoposta a costante man |
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Allegato D (articolo 3, comma 1, lettera b))Divieti, vincoli e limitazioni per l’utilizzo del suolo nella zona II per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:
a) costruzioni e lavori di scavo 1) non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della tutela dell'acqua potabile;N1 1/bis) restano ferme le eventuali ulteriori disposizioni di tutela del territorio vigenti nella zona II;N2 2) è vietato istituire nuovi insediamenti, se nella zona II non sono presenti insediamenti. Se all’interno della zona II sono già presenti degli insediamenti, questi possono essere lievemente ampliati oppure possono essere istituiti nuovi insediamenti di ridotte dimensioni; a tal fine è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente, rilasciata previa presentazione di specifica perizia idrogeologica relativa al progetto, comprovante che la modifica non comporta pericoli per la fonte idropotabile, nonché previo parere positivo dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;N3 2/bis) è in ogni caso necessario verificare preventivamente se non sia possibile eseguire la variazione al di fuori dell'area di tutela;N4 3) la costruzione o ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e l’esecuzione di movimenti di terra, possono essere autorizzati dall’autorità competente per l’approvazione dell’opera, in base alle direttive emerse dallo studio idrogeologico volto ad individuare le aree di tutela dell’acqua potabile; 4) nello studio idrogeologico di cui al punto 3) è indicata la profondità massima di scavo realizzabile senza compromettere la fonte idropotabile; 5) sulla base della struttura idrogeologica del sottosuolo, nelle zone sensibili il geologo può elaborare una carta con l’indicazione delle aree e delle relative profondità massime di scavo ammesse, nonché dell’eventuale divieto totale di scavo; 6) nella perizia idrogeologica possono essere anche indicate aree prive di limitazioni allo scavo ed aree per le quali si ritiene opportuna un’ulteriore approfondita analisi idrogeologica; 7) è vietata la costruzione di impianti per la viabilità interu |
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Allegato E (articolo 3, comma 1, lettera c))Divieti, vincoli e limitazioni per l’utilizzo del suolo nella zona III per approvvigionamenti idropotabili pubblici esistenti:
a) costruzioni e scavi 1) la costruzione o la ristrutturazione di qualsiasi tipo di costruzione e il movimento di terra possono essere autorizzati dall’autorità competente, in base alle indicazioni dello studio idrogeologico volto alla determinazione delle aree di tutela dell’acqua potabile; 2) lo studio idrogeologico di cui al punto 1) definisce la profondità massima di scavo ammessa, che in ogni caso non deve compromettere la fonte idropotabile; 3) sulla base della struttura idrogeologica del sottosuolo, per le zone sensibili il geologo può elaborare anche una carta con la zonizzazione delle varie profondità massime di scavo consentite, dalla quale risulti in quali parti tali attività sono ammesse liberamente, in quali parti esse sono ammesse solo in seguito ad un’ulteriore perizia geologica o con ulteriori vincoli oppure dove gli scavi sono vietati; 4) la costruzione di nuovi impianti di viabilità e la modifica di quelli locali esistenti possono essere autorizzate dall’autorità competente; |
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Allegato F (articolo 4, comma 1)Lo studio idrogeologico semplificato contiene: a) la descrizione delle indagini e delle prove svolte; b) l’illustrazione della struttura geologica ed idrogeologica dell’area di studio; c) una nuova mappatura della zona, salvo che siano disponibili attendibili carte geologiche dell’area di alimentazione, le quali descrivano la struttura geologica ed idrogeologica; d) la descrizione della permeabilità dei terreni; e) la descrizione del flusso dell’acqua nel sottosuolo; f) la descrizione del tipo di sorgente ovvero dell’acquifero, la stratigrafia e la tipologia dell’opera in caso di pozzo; g) la descrizione dell’area di alimentazione; |
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